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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva annullato le cartelle di pagamento relative all'IRPEF 2001. La controversia riguardava la detraibilità degli interessi passivi su un mutuo ipotecario intestato e contratto dalla cooperativa edilizia, ma ancora indiviso, con assegnazione ai soci degli alloggi in mero godimento e non in proprietà. L'Agenzia sosteneva che la detrazione spettasse esclusivamente alla cooperativa e non direttamente ai soci, poiché mancava l'acquisto, da parte loro, di un'unità immobiliare o di un diritto reale sull'alloggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo erronea l'interpretazione della Commissione regionale. Ha stabilito che, nel caso di cooperativa a proprietà indivisa, la detrazione prevista per gli interessi passivi sui mutui ipotecari ancora indivisi spetta alla cooperativa che ha contratto il mutuo, quale soggetto che sostiene direttamente gli interessi e gli oneri accessori, mentre non spetta ai soci assegnatari degli alloggi in semplice godimento. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. I contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.450 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    controllo formale delle dichiarazioni

    La norma è richiamata quale base del controllo formale che ha determinato l'iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute dai contribuenti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 13-bis, poi art. 15

    sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati, fino ad un massimo di Euro 3.615,20, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

    La detrazione ordinaria presuppone l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale e la contrazione di un mutuo ipotecario finalizzato a tale acquisto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 13-bis, poi art. 15, disciplina dei mutui delle cooperative edilizie

    la detrazione spetta ... anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative ... alla cooperativa ... a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi

    La disposizione non attribuisce automaticamente la detrazione ai soci di una cooperativa a proprietà indivisa. Secondo la Corte, il beneficio è riferito alla cooperativa che ha contratto e sostenuto il mutuo, mentre i soci assegnatari in mero godimento non vantano un diritto reale sull'alloggio idoneo a fondare la detrazione personale.

Massime di principio

  • Per beneficiare personalmente della detrazione degli interessi passivi su un mutuo ipotecario occorre, in linea generale, che il contribuente abbia acquistato l'immobile o sia titolare di un diritto reale su di esso e che l'immobile sia destinato ad abitazione principale.
  • Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'assegnazione dell'alloggio in semplice godimento non equivale all'assegnazione in proprietà o di altro diritto reale; pertanto, il socio non può automaticamente detrarre gli interessi del mutuo contratto dalla cooperativa.
  • Quando il mutuo è intestato e contratto dalla cooperativa, la detrazione deve essere valutata con riferimento al soggetto che ha contratto e sostenuto il finanziamento, secondo la specifica disciplina fiscale applicabile alle cooperative.
  • L'eventuale rimborso pro quota effettuato dai soci alla cooperativa non è sufficiente, da solo, a trasformare il socio in titolare del diritto alla detrazione se manca l'acquisto dell'alloggio o un diritto reale su di esso.
  • La distinzione tra cooperativa a proprietà indivisa e cooperativa a proprietà divisa è decisiva: nella prima gli alloggi restano di proprietà della cooperativa, mentre nella seconda l'assegnazione in proprietà o altro diritto reale può consentire l'applicazione delle regole ordinarie al singolo assegnatario.

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