Ordinanza n. 170/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 71090 del 05.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di parziale rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero per le classi di concorso A26 e A60, con accoglimento limitato alla classe A20
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a termine)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania per le classi di concorso A20 (Fisica), A26 (Matematica) e A60 (Tecnologia). Il Ministero ha riconosciuto il titolo per la classe A20, rigettando invece la richiesta per le classi A26 e A60, sul presupposto che, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 206/2007, le qualifiche professionali conseguite in altro Paese possano essere riconosciute in Italia unicamente per una classe di concorso. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del parziale diniego e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento. A sostegno dell'urgenza ha rappresentato di essere titolare, fino al 30 giugno 2026, di un contratto a tempo determinato presso un istituto scolastico per la classe A26, coincidente con quella oggetto del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti della classe di concorso A26, per la quale il ricorrente sta svolgendo l'incarico di insegnamento, sospendendo gli effetti del provvedimento ministeriale nella parte in cui rigetta l'istanza di riconoscimento relativa a tale classe. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nella fase cautelare e salva ogni decisione sul merito, l'esigenza di garantire la continuità didattica degli alunni. La decisione è stata adottata senza definire la questione sostanziale relativa ai limiti e alle condizioni per il riconoscimento di una pluralità di classi di concorso, che resta impregiudicata anche alla luce della giurisprudenza della Sezione. Nessuna misura cautelare è stata disposta, secondo quanto emerge dal dispositivo, con riferimento alla classe A60. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
In conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso
Il Ministero ha interpretato la disposizione nel senso che il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita all'estero possa riguardare una sola classe di concorso; il TAR non ha ancora deciso nel merito la correttezza di tale interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale, accolta nei limiti indicati in motivazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale estera dimostri di essere titolare di un incarico di insegnamento nella classe di concorso cui si riferisce il diniego, l'esigenza di continuità didattica degli alunni può prevalere e giustificare la sospensione degli effetti del diniego limitatamente a tale classe.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di parziale diniego può essere circoscritta alla specifica classe di concorso per la quale sia concretamente in corso un rapporto di insegnamento, senza anticipare la decisione di merito sui limiti e sulle condizioni del riconoscimento di più classi di concorso.
- L'accoglimento della domanda cautelare non comporta, di per sé, la definitiva affermazione del diritto al riconoscimento della qualifica professionale estera né risolve la questione interpretativa relativa alla possibilità di riconoscere più classi di concorso.
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