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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23632/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta, formulata con conclusioni scritte (PEC 3/1/2025), di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La difesa aveva evidenziato che la Riforma "Cartabia" (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto e introdotto come indice valutativo la condotta successiva al reato (il comportamento dell'imputato consistente nel consegnare subito dopo la propria carta d'identità con le vere generalità). La Corte d'appello, pur avendo valorizzato tale condotta ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha però motivato sul punto specifico della richiesta ai sensi dell'art. 131-bis c.p., limitandosi a riportare che la difesa si era richiamata ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di motivazione sul punto devoluto dalla difesa. Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia affinché si pronunci espressamente sulla richiesta di non punibilità in relazione alla tenuità del fatto e alla condotta successiva all'illecito alla luce della Riforma Cartabia.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che indicava il reato per cui l'imputato era stato ritenuto colpevole in primo grado; citata a titolo di fatto-reato ma non oggetto della censura specifica in Cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    È la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la domanda difensiva di applicazione dell'art. 131-bis, fondata anche sulla condotta successiva al reato, doveva essere espressamente valutata e motivata dal giudice di merito; il suo mancato esame costituisce vizio di motivazione rilevante.

  • d.lgs. n.150/2022 (cd. Riforma Cartabia)

    Modifica normativa che ha esteso l'applicabilità dell'art. 131-bis anche a reati con pena detentiva il cui minimo non supera due anni e ha introdotto la condotta successiva al reato come indice di valutazione per l'applicazione della causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che tale novità era rilevante per la domanda difensiva e dovesse essere considerata dal giudice di merito.

  • art. 611 c.p.p. (richiamato per la trattazione del giudizio)

    Richiamato per spiegare il procedimento di trattazione del ricorso (modifiche per la trattazione in assenza di richiesta di trattazione orale); non incide sul merito della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, ma è richiamato per la regolarità procedurale del giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando la difesa presenta una specifica e documentata istanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è tenuto ad esaminarla e a motivare espressamente il suo accoglimento o rigetto; la mera valorizzazione della stessa condotta ai fini di altre circostanze (es. attenuanti generiche) non sostituisce una pronuncia motivata sull'istituto richiesto.
  • La Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato i parametri applicativi dell'art. 131-bis: va considerata l'eventuale compatibilità della fattispecie con il nuovo limite del minimo edittale e va valutata la condotta successiva al reato come indice rilevante per l'applicazione della causa di non punibilità.
  • La mancata indicazione o l'omessa valutazione di argomentazioni specificamente dedotte in memoria conclusiva o in atti trasmessi via PEC può costituire vizio di motivazione e determinare l'annullamento con rinvio limitato al punto non valutato.
  • In sede di decisione su richieste di non punibilità per particolare tenuità è opportuno documentare e chiarire la rilevanza di fatti successivi al reato (ad es. restituzione/aggiustamento della condotta) perché possano essere considerati dal giudice come elementi decisivi.
  • L'annullamento parziale con rinvio è lo strumento ordinario quando la Cassazione riscontra un difetto di motivazione relativo a una richiesta specifica devoluta con il ricorso, rimandando la valutazione al giudice di merito per un nuovo esame motivato.

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