Ordinanza n. 1785/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato sull’atto di diffida e messa ex L. 241/90 per la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale per n. 20 p.l. per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ai sensi della ai sensi della DGRC n. 468/2021 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CEM - CASA DI CURA S. MARIA DEL POZZO S.P.A. il 3\12\2024: 1) della nota PG/2024/0436517 del 18/09/2024 mediante la quale la Regione Campania comunicava che l’istanza di accreditamento istituzionale per n. 20 p.l. per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – per la quale la CEM in data 29/02/2024 notificava atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ex L.241/90 per la conclusione del procedimento - non poteva essere accolta risultando soddisfatto il fabbisogno (di cui al DCA 83/2019);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso al fascicolo telematico del giudizio definito con sentenza n. 7680 del 26 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio relativo all'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria per 20 posti letto di riabilitazione estensiva semiresidenziale, Take Care Center s.r.l. e CFR Istituto di Riabilitazione hanno presentato istanze per accedere al fascicolo telematico, prendere visione ed estrarre copia degli atti, dichiarando di volerli utilizzare ai fini della proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza che aveva definito il giudizio. Il TAR ha esaminato l'ammissibilità delle istanze alla luce dell'art. 17, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016 e dell'art. 18 delle relative specifiche tecniche. La richiesta del CFR, controinteressato formalmente evocato in giudizio e destinatario della notifica del ricorso, è stata ritenuta estranea alla previsione che consente l'accesso autorizzato a coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio. La richiesta di Take Care è stata invece ritenuta proposta dopo la definizione del giudizio e, quindi, oltre l'ambito temporale previsto dalla medesima disciplina.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili entrambe le istanze di accesso al fascicolo telematico. Quanto al CFR Istituto di Riabilitazione, ha ritenuto che il controinteressato già formalmente evocato in giudizio, avendo ricevuto la notifica del ricorso e potendo conoscere il petitum e la consistenza delle censure, non rientri nella categoria di coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio, cui l'art. 17, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016 consente l'accesso subordinatamente all'autorizzazione del giudice. Quanto a Take Care Center s.r.l., l'accesso è stato escluso perché richiesto dopo la definizione del giudizio, intervenuta con sentenza n. 7680 del 26 novembre 2025; la formulazione letterale dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 3, impedisce l'accesso al fascicolo telematico in tale fase. Il dispositivo non contiene ulteriori statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio
L'accesso al fascicolo telematico subordinato all'autorizzazione del giudice è consentito, per quanto rileva, a chi intenda intervenire volontariamente nel giudizio; la previsione non si estende al controinteressato già formalmente evocato né opera dopo la definizione del giudizio.
art. 18 delle Specifiche tecniche sub Allegato 2 al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
Richiamato unitamente all'art. 17, comma 3, quale disciplina tecnica applicabile all'accesso al fascicolo telematico.
Massime di principio
- L'accesso al fascicolo telematico subordinato all'autorizzazione del giudice, previsto per coloro che intendono intervenire volontariamente in giudizio, non è applicabile al controinteressato già formalmente evocato, che abbia ricevuto la notifica del ricorso e possa conoscere da tale atto il petitum e la consistenza delle censure.
- L'accesso al fascicolo telematico non è consentito dopo la definizione del giudizio, quando la richiesta sia proposta ai fini dell'impugnazione della sentenza, se la disciplina tecnica applicabile limita l'autorizzazione alla fase del giudizio pendente e alla fattispecie dell'intervento volontario.
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