Sentenza del 05/04/2016 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti - Rifiuti metallici- Assimilabilità ai rifiuti solidi urbani - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare la TARSU ai rifiuti metallici esclusivamente in ragione dell'ubicazione dei locali nel territorio comunale è esclusa. I rifiuti metallici devono essere considerati separatamente rispetto ai rifiuti urbani e non possono essere tassati come rifiuti urbani interni in assenza dei presupposti di assimilazione previsti dalla normativa applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità alla TARSU dei rifiuti metallici prodotti nei locali del contribuente. Il principio affermato è che tali rifiuti non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani per il solo fatto che i locali si trovino nel territorio comunale in cui è attivo il servizio di raccolta e smaltimento. È irrilevante anche che lo smaltimento dei rifiuti metallici sia effettuato a spese del proprietario, del possessore o del conduttore dei locali.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 333/2011
È richiamato come conferma, a livello dell'Unione europea, della particolare disciplina applicabile ai rifiuti metallici e della loro distinzione dai rifiuti urbani.
Regolamento (CE) n. 765/2008
È indicato nel testo come ulteriore riferimento europeo a sostegno della non assimilabilità automatica dei rifiuti metallici ai rifiuti solidi urbani.
Disciplina della TARSU
La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni presuppone la produzione o detenzione di rifiuti assoggettabili al servizio comunale; la mera ubicazione dei locali nel territorio comunale non basta quando i rifiuti prodotti sono metallici e non assimilabili agli urbani.
Massime di principio
- La TARSU non si applica automaticamente a ogni rifiuto prodotto in locali situati nel territorio comunale: occorre verificare la natura del rifiuto e la sua effettiva riconducibilità ai rifiuti urbani o assimilati.
- I rifiuti metallici non possono essere assimilati agli urbani in modo automatico o per il solo fatto che il Comune gestisca un servizio di raccolta e smaltimento.
- L'eventuale smaltimento autonomo, sostenuto economicamente dal produttore o dal detentore dei rifiuti, è un elemento rilevante per escludere la duplicazione del prelievo, ma deve essere documentato e valutato secondo la normativa vigente.
- In casi analoghi è necessario esaminare la tipologia concreta dei rifiuti, la disciplina comunale applicabile, le modalità di produzione e smaltimento e l'eventuale prova dell'avvenuto conferimento tramite soggetti autorizzati.
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