Sentenza del 27/01/2020 n. 305 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - rileva - scostamento di un quinto - tra reddito dichiarato e accertato - è necessario. Prova contraria - del reddito accertato - è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio ha effettuato un accertamento sintetico rilevando uno scostamento di un quinto tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello ricostruito sinteticamente, contestando quindi una maggiore base imponibile.
La decisione
La sentenza ritiene legittimo l'accertamento sintetico quando l'ufficio riscontri uno scostamento di un quinto tra reddito dichiarato e reddito accertato. L'accertamento ha natura di presunzione legale relativa: il contribuente ha la facoltà di fornire prova contraria dimostrando, con idonea documentazione, che lo scostamento è dovuto a redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. In mancanza di tali prove, la base imponibile accertata sinteticamente viene ritenuta fondata e confermata.
Norme richiamate
norme generali sull'accertamento sintetico (redditometro) e sul regime delle presunzioni
L'accertamento sintetico è qualificato come presunzione legale relativa: non è assoluta e ammette prova contraria da parte del contribuente mediante documentazione idonea.
principio dell'onere della prova in materia tributaria
Spetta al contribuente scalfire la presunzione fornendo elementi probatori che giustifichino lo scostamento (ad esempio redditi esclusi, non imponibili o motivi leciti delle spese), altrimenti l'accertamento rimane valido.
Massime di principio
- Lo scostamento del 20% (un quinto) tra reddito dichiarato e reddito accertato è criterio che legittima l'avvio di un accertamento sintetico.
- L'accertamento sintetico costituisce una presunzione legale relativa: il contribuente può sempre cercare di confutarla con idonea prova documentale.
- L'onere di produrre la prova contraria grava sul contribuente: documenti bancari, ricevute, contratti, attestazioni di non imponibilità o altri elementi idonei sono decisivi per ottenere l'annullamento o la riduzione dell'accertamento.
- In assenza di prova convincente da parte del contribuente, la ricostruzione sintetica della base imponibile è fondata e viene confermata.
- In casi simili è opportuno chiedere subito all'ufficio il dettaglio del calcolo, raccogliere e depositare tutti i documenti probatori e, se necessario, proporre ricorso alla Commissione Tributaria presentando la prova contraria con documentazione completa.
Testo integrale
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