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Sentenza

Sentenza n. 12857/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento (i) dell’atto prescrittivo prot. n. 9140 del 16/1/26 adottato dall’ASL Roma 2, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), a seguito di controllo ufficiale di data 12/1/26 presso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Alice Pizza Negozi S.r.l. sita in Viale Tito Labieno n. 2/4, nella parte in cui prescrive alla Ricorrente di “Individuare un bagno ad uso esclusivo del personale che sia dotato di antibagno” e ordina al legale rappresentante di Alice Pizza Negozi S.r.l. di “provvedere a adempiere a quanto rilevato entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente” (doc. n. 1); (ii) della comunicazione dell’ASL Roma 2, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), prot. n. 47128 del 3/3/26 con la quale è stata ribadita la prescrizione di dedicare un servizio igienico ad uso esclusivo del personale di cui all’atto prescrittivo prot. n. 9140 del 16/1/26 (doc. n. 2); (iii) per quanto occorrer e possa, della relazione di controllo ufficiale n.1/MVPV/ASL ROMA2/SlAN/ Mun.Vll 12/01/2026 del 12/1/26, predisposta in sede di ispezione dal personale incaricato dall’ASL Roma 2 richiamata nell’atto prescrittivo prot. n. 9140 del 16/1/26 e allo stato non conosciuta; (iv) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto; NONCHÉ (v) per la condanna dell’ASL Roma 2 al risarcimento del danno per equivalente in caso di esecuzione anche solo parziale dei provvedimenti gravati, come quantificato in atti o, comunque, per un importo da determinarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa; stabilendo, in ulteriore subordine, la misura dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 34, c. 4, c.p.a..

Giustizia amministrativa202603389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità delle prescrizioni sanitarie impugnate né la domanda risarcitoria. La sopravvenienza del provvedimento in autotutela ha eliminato l’interesse attuale della ricorrente alla decisione sulle domande proposte. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto prescrittivo dell’ASL Roma 2 che imponeva l’individuazione di un bagno a uso esclusivo del personale dotato di antibagno, con successiva comunicazione di conferma della prescrizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto prescrittivo adottato dall’ASL Roma 2 a seguito di un controllo ufficiale presso la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella parte in cui imponeva di individuare un servizio igienico ad uso esclusivo del personale, dotato di antibagno, entro trenta giorni. Sono stati inoltre impugnati la successiva comunicazione con cui l’ASL aveva ribadito la prescrizione, la relazione di controllo ufficiale e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno per equivalente in caso di esecuzione, anche parziale, degli atti gravati, con eventuale determinazione equitativa ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che, in data 18 giugno 2026, era sopravvenuto un provvedimento di autotutela e che, per tale ragione, era venuto meno l’interesse alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto e alla connessa domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dalla domanda subordinata della ricorrente per l’eventuale determinazione della misura risarcitoria; la relativa domanda non è stata esaminata per il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento in autotutela che faccia venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il venir meno dell’interesse riguarda sia la domanda di annullamento o accertamento dell’illegittimità dell’atto sia la connessa domanda risarcitoria, il giudice può dichiarare improcedibile l’intero ricorso senza esaminare i vizi dedotti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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