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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Milano

DAZI - Spedizioniere - Responsabilità solidale - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità dello spedizioniere è stata esclusa. L'attività fraudolenta dell'importatore non poteva essergli imputata, poiché la sua individuazione avrebbe richiesto accertamenti e valutazioni tecniche e giuridiche eccedenti l'ordinaria diligenza professionale. La decisione è conforme al principio già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9973/2010.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava i limiti della responsabilità solidale dello spedizioniere per i dazi relativi a importazioni irregolari. In particolare, occorreva stabilire se lo spedizioniere potesse essere ritenuto responsabile per l'attività fraudolenta dell'importatore quando l'irregolarità fosse individuabile soltanto mediante approfondite valutazioni tecnico-giuridiche, ulteriori rispetto ai controlli normalmente esigibili nell'esercizio dell'ordinaria diligenza professionale.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla responsabilità dello spedizioniere in materia doganale

    La responsabilità dello spedizioniere va esclusa nell'ipotesi di attività fraudolenta dell'importatore individuabile solo attraverso approfondite valutazioni tecnico-giuridiche che eccedono quelle richieste in base all'ordinaria diligenza professionale.

    Lo spedizioniere non risponde automaticamente dei dazi evasi o delle irregolarità fraudolente commesse dall'importatore. La responsabilità può essere esclusa quando la frode non era riconoscibile con i controlli normalmente esigibili da un professionista diligente, ma richiedeva indagini specialistiche o valutazioni giuridiche particolarmente complesse.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9973/2010

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme a sostegno del principio secondo cui la responsabilità dello spedizioniere incontra un limite nell'ordinaria diligenza professionale.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere può essere chiamato a rispondere delle irregolarità doganali solo nei limiti degli obblighi di controllo concretamente esigibili secondo la sua professionalità e le circostanze del caso.
  • La responsabilità non può fondarsi soltanto sul fatto che l'importazione sia risultata fraudolenta: occorre dimostrare che la frode fosse riconoscibile mediante controlli ordinari e non mediante indagini eccezionali o valutazioni tecnico-giuridiche approfondite.
  • Quando l'irregolarità è occultata e riconoscibile solo attraverso analisi specialistiche, la condotta fraudolenta resta imputabile all'importatore e non allo spedizioniere che abbia agito con ordinaria diligenza.
  • Per valutare la responsabilità è necessario esaminare concretamente la documentazione disponibile, gli eventuali segnali di anomalia e gli obblighi professionali applicabili al momento dell'operazione.

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