Sentenza del 12/01/2016 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Milano
DAZI - Spedizioniere - Responsabilità solidale - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità dello spedizioniere è stata esclusa. L'attività fraudolenta dell'importatore non poteva essergli imputata, poiché la sua individuazione avrebbe richiesto accertamenti e valutazioni tecniche e giuridiche eccedenti l'ordinaria diligenza professionale. La decisione è conforme al principio già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9973/2010.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i limiti della responsabilità solidale dello spedizioniere per i dazi relativi a importazioni irregolari. In particolare, occorreva stabilire se lo spedizioniere potesse essere ritenuto responsabile per l'attività fraudolenta dell'importatore quando l'irregolarità fosse individuabile soltanto mediante approfondite valutazioni tecnico-giuridiche, ulteriori rispetto ai controlli normalmente esigibili nell'esercizio dell'ordinaria diligenza professionale.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla responsabilità dello spedizioniere in materia doganale
La responsabilità dello spedizioniere va esclusa nell'ipotesi di attività fraudolenta dell'importatore individuabile solo attraverso approfondite valutazioni tecnico-giuridiche che eccedono quelle richieste in base all'ordinaria diligenza professionale.
Lo spedizioniere non risponde automaticamente dei dazi evasi o delle irregolarità fraudolente commesse dall'importatore. La responsabilità può essere esclusa quando la frode non era riconoscibile con i controlli normalmente esigibili da un professionista diligente, ma richiedeva indagini specialistiche o valutazioni giuridiche particolarmente complesse.
Cassazione civile, sentenza n. 9973/2010
La pronuncia è richiamata come precedente conforme a sostegno del principio secondo cui la responsabilità dello spedizioniere incontra un limite nell'ordinaria diligenza professionale.
Massime di principio
- Lo spedizioniere può essere chiamato a rispondere delle irregolarità doganali solo nei limiti degli obblighi di controllo concretamente esigibili secondo la sua professionalità e le circostanze del caso.
- La responsabilità non può fondarsi soltanto sul fatto che l'importazione sia risultata fraudolenta: occorre dimostrare che la frode fosse riconoscibile mediante controlli ordinari e non mediante indagini eccezionali o valutazioni tecnico-giuridiche approfondite.
- Quando l'irregolarità è occultata e riconoscibile solo attraverso analisi specialistiche, la condotta fraudolenta resta imputabile all'importatore e non allo spedizioniere che abbia agito con ordinaria diligenza.
- Per valutare la responsabilità è necessario esaminare concretamente la documentazione disponibile, gli eventuali segnali di anomalia e gli obblighi professionali applicabili al momento dell'operazione.
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