Sentenza n. 314/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale 19/3/2026 n.2498 della Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro turismo e sport-Servizio Foreste Montagna, Sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette -Bonifica e irrigazione, pubblicato nel BUR del 1/4/2026, Reg.(UE) n.2115/2021. Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023/2027 (CSR)-Intervento SRD04.Azione 1. Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale- Approvazione elenco domande di sostegno ricevibili, che ha escluso la domanda del ricorrente da quelle da avviare ad istruttoria e finanziare; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti dal ricorrente, con la quale alla domanda n. 64830000911, presentata dall’Onori Adolfo, veniva attribuito, anche a seguito di controdeduzioni presentate dall’Onori l’11/3/2026 relative alla comunicazione di punteggio effettuata il 2/3/2026, il punteggio di 65 anziché 80 come richiesto, in quanto “osservazioni non accolte; l’intervento sul sentiero non prevede una deviazione del percorso, come previsto dall’Avviso”, nonché per quanto di ragione per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato in graduatoria con il punteggio di 80 tra le domande di sostegno finanziabili con conseguente riformulazione della graduatoria delle domande di sostegno da avviare ad istruttoria e finanziare con conseguente riassegnazione degli aiuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che ha approvato l’elenco delle domande ricevibili e finanziabili, attribuendo alla domanda del ricorrente 65 anziché 80 punti ed escludendola dalle domande da avviare a istruttoria e finanziare
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di contributo nell’ambito dell’intervento SRD04, Azione 1, per investimenti non produttivi finalizzati alla tutela della biodiversità e del paesaggio rurale. Tra gli interventi progettati vi era la manutenzione straordinaria, con apposizione di segnaletica, di un sentiero già esistente, qualificato come sentiero tabernacolo. La Regione ha detratto 15 punti ritenendo tale intervento non ammissibile, poiché l’avviso avrebbe finanziato soltanto interventi su piccoli tratti destinati a deviare sentieri idonei a compromettere il paesaggio o a incidere su ecosistemi fragili. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione e falsa interpretazione dell’art. 13, paragrafo 4, dell’avviso, sostenendo che il primo comma ammettesse autonomamente la realizzazione e il recupero dei sentieri tabernacoli e che il terzo comma disciplinasse una distinta fattispecie relativa alle deviazioni di sentieri; b) contrasto con la ratio generale del Complemento di sviluppo rurale, che include tra gli elementi tipici del paesaggio anche i sentieri e i tabernacoli; c) violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, anche in ragione dell’interpretazione analoga data da altri concorrenti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il comma 3 dell’art. 13, paragrafo 4, dell’avviso specifichi e restringa la previsione generale del comma 1: nell’ambito degli interventi sui sentieri sono ammissibili soltanto quelli relativi a piccoli tratti, entro il limite di 200 metri, finalizzati a deviare sentieri che possano compromettere il paesaggio rurale o incidere su ecosistemi fragili. Ne consegue che il bando finanzia la realizzazione di nuovi sentieri o deviazioni funzionali alla tutela del paesaggio, non il recupero o la manutenzione di sentieri già esistenti. L’interpretazione è stata ritenuta coerente anche con il Complemento di sviluppo rurale, che distingue i sentieri dai tabernacoli, e con il quadro sistematico della disciplina, posto che la manutenzione di sentieri e percorsi turistici è oggetto di un diverso bando regionale. Non è stata ravvisata alcuna violazione della buona fede o dell’affidamento, poiché l’interpretazione restrittiva risultava chiaramente desumibile dal testo dell’avviso; inoltre, la circostanza che altri concorrenti avessero dato una diversa interpretazione non poteva fondare il diritto a un punteggio illegittimo, anche perché la Regione aveva corretto i punteggi di tutti i partecipanti interessati, salvaguardando la par condicio. La domanda di riformulazione della graduatoria e di riassegnazione degli aiuti è stata quindi respinta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 13, paragrafo 4, dell’avviso pubblico SRD04, Azione 1
Sono ammissibili interventi riguardanti sentieri del territorio regionale la cui finalità è quella di contribuire a preservare il paesaggio rurale prevedendo interventi su piccoli tratti (massimo 200 m) al fine di deviare i sentieri che possono compromettere il paesaggio rurale o che possono avere impatti su ecosistemi fragili.
Il comma 3 specifica e restringe la previsione generale del comma 1, ammettendo interventi sui sentieri soltanto se consistono nella realizzazione di nuovi tratti o deviazioni, entro 200 metri, funzionali alla tutela del paesaggio e degli ecosistemi; non comprende la manutenzione o il recupero di sentieri già tracciati.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione dei bandi da parte dell’Amministrazione deve avvenire secondo il principio di buona fede.
Il TAR ha escluso la violazione della buona fede e dell’affidamento, ritenendo che l’interpretazione restrittiva della lex specialis fosse chiaramente desumibile dal suo tenore letterale e che l’erronea interpretazione di altri concorrenti non potesse legittimare l’attribuzione di un punteggio non spettante.
Massime di principio
- Quando una lex specialis contiene una previsione generale di ammissibilità e successive disposizioni che individuano caratteristiche, finalità e limiti degli interventi, queste ultime possono specificare e restringere l’ambito della previsione generale; la valutazione di ammissibilità deve quindi essere compiuta alla luce dell’intero articolo e non del solo comma introduttivo.
- Un bando che ammetta interventi sui sentieri entro un limite metrico e allo specifico fine di deviare percorsi pregiudizievoli per il paesaggio o per ecosistemi fragili non comprende, in assenza di un’espressa previsione, la manutenzione o il recupero di sentieri già esistenti.
- L’interpretazione sistematica della lex specialis può essere ricavata anche dalla distribuzione delle medesime tipologie di intervento tra bandi diversi: se la manutenzione dei sentieri e dei percorsi turistici è prevista da una distinta misura di finanziamento, tale circostanza conferma che una misura rivolta alla tutela del paesaggio e degli ecosistemi non comprende automaticamente interventi manutentivi già disciplinati altrove.
- Il principio di buona fede e la tutela dell’affidamento non consentono di riconoscere a un concorrente un punteggio non previsto dalla lex specialis sulla base del fatto che altri partecipanti abbiano adottato la medesima interpretazione errata; l’amministrazione deve invece applicare uniformemente la corretta interpretazione del bando, salvaguardando la par condicio mediante la rettifica dei punteggi.
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è ammissibile all’esito dell’udienza cautelare quando la causa è matura per la decisione e le parti siano state previamente avvisate.
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