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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 2394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione plusvalenze non dichiarate, realizzate nel 2005 e nel 2006 mediante la vendita di un immobile acquistato nel 2002 e nel 2003. Ha sostenuto che l'immobile fosse stato adibito ad abitazione principale, così da escludere la tassazione della plusvalenza; ha inoltre chiesto di considerare, come costi inerenti e riduttivi della plusvalenza, le spese per l'intermediazione immobiliare e per l'installazione di un impianto citofonico. Ha contestato anche la legittimità dell'accertamento parziale relativo al 2006, la delega di firma utilizzata per gli avvisi e la qualifica del funzionario sottoscrittore, nonché la capacità processuale del funzionario che aveva rappresentato l'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la semplice dimora del contribuente nell'immobile negli anni 2005 e 2006, poiché la legge richiede che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita. Ha riconosciuto che la commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di intermediazione e sull'impianto citofonico, ma ha deciso direttamente nel merito, escludendo comunque tali costi per mancanza di adeguata prova documentale dell'effettivo sostenimento. Ha ritenuto generica la contestazione relativa all'accertamento parziale. Sebbene la motivazione della commissione regionale sulle eccezioni relative alla delega e alla firma fosse apparente, la Corte ha escluso l'illegittimità degli atti, chiarendo che non è necessaria la firma del direttore generale dell'Agenzia e che la delega di firma attribuisce al funzionario il solo compito materiale di sottoscrivere un atto imputabile al delegante. Anche la costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite funzionario delegato è stata ritenuta valida. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si era costituita nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68

    "Sono tassate ... le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi ... le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari"

    L'esclusione dalla tassazione opera solo se l'immobile è stato effettivamente adibito ad abitazione principale per la maggior parte dell'intero periodo compreso tra l'acquisto e la vendita; non è sufficiente dimostrare la mera dimora nell'immobile durante gli anni oggetto di accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    La contestazione dell'assenza dei presupposti per l'accertamento parziale deve essere specifica e adeguatamente motivata; una censura generica non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione è rilevante solo se riguarda un fatto decisivo per il giudizio.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 3

    La disposizione è stata richiamata nell'ambito delle contestazioni sulla qualifica e sui poteri del funzionario che aveva sottoscritto gli atti.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 e art. 17, comma 1-bis

    Le norme sono state considerate nel quadro dell'organizzazione amministrativa e della delega di funzioni e firma.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 19, 53, 57, 66, 67, 68 e 71

    Le Agenzie fiscali possono organizzare i propri uffici e attribuire agli uffici locali funzioni operative, tra cui accertamento, riscossione e gestione del contenzioso. Gli atti non devono essere necessariamente sottoscritti dal direttore generale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11

    La capacità di stare in giudizio nelle controversie tributarie spetta all'ufficio dell'Agenzia competente, rappresentato dal direttore o da altro funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di una procura speciale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 1

    La norma è stata richiamata tra quelle riguardanti la sottoscrizione e la validità degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66 e Statuto dell'Agenzia delle Entrate, art. 6

    Il direttore dell'Agenzia dispone del potere di delegare la firma; gli uffici locali esercitano le funzioni operative dell'Agenzia, compresa la gestione del contenzioso.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1

    Gli uffici locali dell'Agenzia sono titolari delle funzioni operative di gestione dei tributi, accertamento, riscossione e trattazione del contenzioso.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende di ridurre la plusvalenza mediante deduzione di costi deve provare l'effettivo sostenimento delle spese e la loro riferibilità all'immobile.

Massime di principio

  • Per escludere la tassazione della plusvalenza immobiliare non basta dimostrare di aver abitato l'immobile in una parte del periodo: occorre provare che esso sia stato abitazione principale per la maggior parte del periodo complessivo tra acquisto e vendita.
  • Le spese che si intendono sottrarre alla plusvalenza devono essere effettive, documentate e inerenti all'immobile; semplici dichiarazioni, preventivi o prova generica del pagamento possono non essere sufficienti.
  • Le eccezioni contro un accertamento parziale devono indicare concretamente quale presupposto legale manchi e per quali ragioni; una contestazione formulata in modo apodittico o generico può essere respinta.
  • La sottoscrizione di un avviso da parte di un funzionario delegato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto. Si tratta normalmente di delega di firma, mentre l'atto resta imputabile al direttore o all'ufficio competente.
  • In caso di contestazione della delega o della firma, il contribuente deve fornire elementi specifici, come la non appartenenza del firmatario all'ufficio o l'usurpazione del potere di sottoscrizione; la mera assenza della firma del direttore generale non è sufficiente.
  • Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate possono rappresentare l'amministrazione nel processo tributario tramite il direttore o un funzionario preposto e delegato, senza necessità di una procura speciale, salvo contestazioni specifiche e provate.

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