Sentenza del 13/03/2015 n. 5068 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con regolamento comunale - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato l’ICI relativa all’anno 1999 attribuendo a diverse aree edificabili non dichiarate un valore determinato sulla base dell’art. 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 1998. N.G. contestava l’accertamento sostenendo che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 imponesse una valutazione specifica e individuale di ciascuna area e che il Comune non potesse determinare valori generali per zone omogenee. Deduceva inoltre che il regolamento comunale avesse la sola funzione di ridurre il contenzioso, senza poter incidere sulla determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento fondato sui valori determinati dal regolamento comunale per zone omogenee. Tali valori, adottati ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, non hanno natura imperativa né determinano automaticamente la base imponibile, ma costituiscono presunzioni e indici di valutazione del valore venale in comune commercio. Possono essere utilizzati dall’Amministrazione e dal giudice anche per annualità precedenti all’adozione del regolamento, senza configurare un’applicazione retroattiva della norma. N.G. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
La norma richiede il riferimento al valore venale in comune commercio, ma non impedisce al Comune di utilizzare valori medi determinati per zone omogenee come elementi presuntivi, purché sia possibile considerarli nel concreto accertamento.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)
I comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune.
Il regolamento comunale può individuare valori di riferimento per zone omogenee. Tali valori delimitano il potere di accertamento quando il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello predeterminato, ma non sono valori inderogabili né sostituiscono automaticamente la valutazione concreta dell’area.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48
La disposizione è richiamata quale base del potere regolamentare e organizzativo dell’ente locale, anche con riferimento alla determinazione dei valori delle aree edificabili.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le doglianze del contribuente riguardavano la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie e l’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; la Corte le ha ritenute infondate.
Massime di principio
- Un Comune può determinare con regolamento valori medi delle aree edificabili per zone omogenee, purché il riferimento sia al valore venale in comune commercio.
- I valori comunali costituiscono presunzioni o parametri di orientamento, non una base imponibile automatica e inderogabile: il contribuente può contestarli dimostrando che il valore reale della propria area è inferiore.
- L’Amministrazione e il giudice possono utilizzare il regolamento come indice di valutazione anche per annualità anteriori alla sua adozione, senza che ciò costituisca applicazione retroattiva del regolamento.
- La determinazione per zone omogenee è ammissibile, ma deve essere coerente con le caratteristiche concrete dell’area, quali ubicazione, destinazione urbanistica, edificabilità, superficie, vincoli e comparabilità con aree vicine.
- Per superare l’accertamento non è sufficiente sostenere in astratto che il valore comunale sia generale: occorre fornire elementi specifici e documentati sul minor valore venale dell’area.
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