Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dalla partecipazione del ricorrente a un concorso bandito nel 2005 dall'Autorità di bacino per sei posti di dirigente. Il ricorrente, risultato vincitore e collocato in graduatoria, non venne assunto e agì per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione e le retribuzioni maturate. Il tribunale riconobbe il diritto all'assunzione solo da una data successiva, in coincidenza con l'indizione di un nuovo concorso; la corte d'appello riformò integralmente, rigettando la domanda. Il successivo ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile. Contro tale ordinanza il soccombente propose revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: l'ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto che il concorrente fosse già dipendente dell'amministrazione e che avesse partecipato a un concorso interno, mentre dagli atti emergerebbe che era esterno e che il concorso era per la prima assunzione. Deduceva inoltre che la graduatoria e il concorso erano opponibili alla nuova Autorità di bacino distrettuale, subentrata nei rapporti dell'ente originario. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'eventuale errore sulla qualifica del partecipante fosse irrilevante, perché non incideva sulla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata critica delle autonome ragioni della sentenza di appello, in particolare della sopravvenuta inefficacia della graduatoria e delle limitazioni normative all'assunzione; pertanto, anche correggendo il fatto asseritamente mal percepito, la decisione non sarebbe mutata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto denunciato, anche se ipoteticamente sussistente, non fosse essenziale e decisivo ai fini della decisione, poiché l'ordinanza revocanda si fondava su autonome rationes decidendi non scalfite dal motivo di revocazione: da un lato, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata censura della motivazione della sentenza di appello; dall'altro, la sufficienza della statuizione sulla cessata vigenza della graduatoria e sulla non opponibilità della pretesa assunzionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
"se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
l'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto positivamente o negativamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e l'errore sia evidente, immediatamente rilevabile, essenziale e decisivo
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile solo se riguarda una percezione manifesta e immediata degli atti di causa, non un'attività interpretativa o valutativa della Corte.
- Perché l'errore di fatto giustifichi la revocazione, esso deve essere essenziale e decisivo: la correzione del fatto erroneamente percepito deve essere idonea, da sola, a determinare un esito diverso della decisione.
- La revocazione non è ammissibile quando l'errore denunciato non incide sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata, specialmente se la decisione si fonda su autonome ragioni non specificamente censurate.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito o di legittimità: la mancata critica di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dispositivo rende il mezzo inidoneo.
- La qualificazione della posizione giuridica del concorrente come diritto soggettivo non basta, da sola, a fondare la pretesa all'assunzione: occorre verificare in concreto la disciplina del bando e i limiti normativi sopravvenuti che possano incidere sulla vigenza della graduatoria e sulla possibilità di assunzione.
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