Corte di giustizia, Sentenza C-252/23
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 20 June 2024. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Appeal – Commercial policy – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia – Definitive anti-dumping duties – Action for annulment – Association of undertakings representing the interests of importers – Fourth paragraph of Article 263 TFEU – Condition that the applicant must be directly and individually concerned – Regulatory act entailing implementing measures. — Case C-252/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello di Euranimi contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di annullamento contro il regolamento antidumping definitivo su prodotti di acciaio inox originari di India e Indonesia. La Corte ribadisce che l’associazione non ha dimostrato di essere individualmente interessata, né che il regolamento fosse privo di misure di esecuzione. Conferma inoltre che la tutela giurisdizionale effettiva non viene meno, poiché i membri dell’associazione possono contestare le misure applicative dinanzi ai giudici nazionali, con eventuale rinvio pregiudiziale.
Impugnazione in materia di dazi antidumping: la Corte conferma l’inammissibilità del ricorso di un’associazione di importatori perché la regolamentazione contestata è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione e l’associazione non prova di essere individualmente interessata.
La questione giuridica
Le questioni centrali erano se Euranimi, in quanto associazione che rappresenta importatori, fosse legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: i) per essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento antidumping impugnato; ii) per sostenere che il regolamento costituisse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; iii) per far valere la tutela dei propri interessi propri come associazione rappresentativa.
Principio di diritto
Un’associazione di importatori può impugnare un regolamento antidumping solo se dimostra che, per la sua propria situazione o per quella dei membri che rappresenta, sussistono i requisiti dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; il mero status di importatore, la partecipazione alla procedura antidumping o l’esistenza di controlli doganali non bastano. Inoltre, un regolamento che impone dazi antidumping definitivi comporta misure di esecuzione quando, per i soggetti tenuti al pagamento, le autorità doganali nazionali devono comunque determinare, notificare e contabilizzare il debito doganale ai sensi del Codice doganale dell’Unione. Di conseguenza, se l’atto comporta misure di esecuzione, l’associazione non può ricorrere alla via dell’ultimo membro del quarto comma dell’articolo 263 TFUE e il ricorso è inammissibile se non prova una diretta e individuale incidenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370
- Regolamento (UE) 2018/825
Impugnazione di Euranimi contro un regolamento antidumping definitivo
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da un’associazione di importatori contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’azione di annullamento di un regolamento di esecuzione della Commissione che imponeva dazi antidumping definitivi su prodotti laminati piani di acciaio inossidabile a freddo originari di India e Indonesia. La Corte esamina, in particolare, la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo antidumping
La Commissione aveva avviato un procedimento antidumping su denuncia di Eurofer, aveva registrato le importazioni, imposto dazi provvisori e poi adottato il regolamento definitivo contestato. Euranimi aveva partecipato alla procedura amministrativa con osservazioni scritte e orali, ma il Tribunale aveva ritenuto che tale partecipazione non fosse sufficiente a radicarne la legittimazione processuale. Il ricorso in primo grado era stato quindi dichiarato irricevibile.
Le questioni giuridiche esaminate
La Corte analizza tre profili principali:
- se Euranimi o i suoi membri fossero direttamente e individualmente interessati dal regolamento antidumping;
- se il regolamento costituisse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione;
- se l’associazione potesse agire per la tutela dei propri interessi propri, in quanto soggetto rappresentativo coinvolto nel procedimento amministrativo.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 263, quarto comma, TFUE, distinguendo tra azione per incidenza diretta e individuale e azione contro un atto regolamentare privo di misure di esecuzione. Sul versante doganale, sono centrali le disposizioni del Codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 5, 6, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188 e 194 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Primo motivo: assenza di incidenza individuale
La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza sui regolamenti antidumping. Ricorda che solo alcune categorie di operatori, come produttori/esportatori coinvolti nell’accertamento del dumping o specifici importatori i cui dati siano stati utilizzati nel calcolo, possono essere individualmente interessati; per gli altri è necessario provare attributi peculiari che li distinguano da tutti gli altri operatori.
La Corte ritiene infondate le censure di Euranimi sulla partecipazione al procedimento amministrativo e sulla particolare dipendenza dei membri da specifici fornitori. La partecipazione alla procedura antidumping, anche se attiva, non basta da sola a conferire incidenza individuale. Inoltre, le contestazioni sui dati economici e sulla dipendenza commerciale sono state trattate come mere rivalutazioni del merito o come argomenti nuovi, quindi non sindacabili in appello. Anche il richiamo alla tutela giurisdizionale effettiva viene respinto, poiché i membri dell’associazione possono agire davanti ai giudici nazionali contro gli atti applicativi.
Secondo motivo: esistenza di misure di esecuzione
La Corte afferma che un regolamento antidumping definitivo, pur essendo direttamente applicabile, comporta misure di esecuzione quando, per i soggetti tenuti al pagamento, le autorità doganali nazionali devono comunque determinare l’importo del dazio, notificare il debito e contabilizzarlo. La verifica va fatta dal punto di vista del soggetto che invoca la legittimazione: per gli importatori membri di Euranimi, l’applicazione del regolamento passa attraverso atti delle autorità doganali nazionali, anche quando le dichiarazioni siano accettate automaticamente o i controlli siano eventuali e successivi.
La Corte richiama la propria giurisprudenza recente, in particolare le sentenze Airoldi Metalli ed Euranimi del 2023 e 2024, per affermare che la presenza di un sistema doganale elettronico o di controlli basati sul rischio non elimina la necessità di misure di esecuzione. L’argomento sulla distorsione delle prove è respinto perché non vengono indicati gli elementi specifici asseritamente travisati.
Terzo motivo: difesa degli interessi propri dell’associazione
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, osservando che Euranimi non indica con precisione quali fatti o prove sarebbero stati distorti dal Tribunale. Inoltre, l’argomentazione si limita a riproporre censure già respinte in primo grado. La giurisprudenza richiamata sulle associazioni che intervengono come negoziatori o rappresentanti istituzionali di interessi collettivi non è ritenuta pertinente nel caso concreto.
Dispositivo e conseguenze
L’appello è integralmente respinto. Euranimi è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione. La decisione conferma un orientamento rigoroso sulla ricevibilità delle azioni di annullamento proposte da associazioni di importatori contro i regolamenti antidumping, soprattutto quando la via dell’articolo 263, quarto comma, TFUE viene invocata per aggirare la necessità di contestare prima le misure doganali nazionali di applicazione.
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