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Ordinanza

Ordinanza n. 274/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nella camera di consiglio del 15 luglio 2026, a seguito delle dichiarazioni rese dal difensore del Comune, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha rinunciato alla domanda cautelare, con adesione delle altre parti. Il TAR ha preso atto della rinuncia senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o la legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali, comprese ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, concernenti l’individuazione del responsabile dell’abbandono e interramento di rifiuti in un’area destinata a un complesso residenziale e l’imposizione degli obblighi di rimozione e ripristino

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, plurimi atti del Comune di Cremona relativi alla presenza di rifiuti nell’area di realizzazione del nuovo complesso residenziale Lotto B2, in Via della Vecchia Dogana angolo Via Mosconi. In particolare, sono state contestate la nota comunale e l’ordinanza sindacale del 2025, il successivo provvedimento dell’ottobre 2025 e l’ordinanza sindacale n. 36/2026, nella parte in cui la società è stata individuata quale responsabile della produzione e dell’interramento dei rifiuti e destinataria degli obblighi di rimozione, ripristino e degli ulteriori oneri prescritti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito; si limita a dare atto della domanda cautelare proposta e della successiva rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La disposizione costituisce la base normativa degli atti comunali impugnati, relativi all’individuazione del responsabile dell’abbandono o interramento di rifiuti e agli obblighi conseguenti; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della fase cautelare; la domanda cautelare non è stata decisa nel merito, essendovi stata rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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