Sentenza del 06/07/2016 n. 3973 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Revocazione ordinaria - Ammissibilità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione ordinaria è stato dichiarato inammissibile, perché il motivo dedotto non rientrava nei presupposti propri della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per riesaminare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito né per introdurre censure riconducibili al ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso o erroneamente valutato alcune prove. Tale censura, però, non riguardava un errore di fatto revocatorio relativo ad accertamenti ormai non più impugnabili, bensì una possibile violazione o falsa applicazione della legge e un vizio della motivazione o della valutazione probatoria, deducibile mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La revocazione ordinaria è ammissibile solo quando riguarda specifici errori di fatto previsti dalla legge e relativi ad accertamenti ormai non più impugnabili con i mezzi ordinari.
- La contestazione dell'omessa, insufficiente o errata valutazione delle prove non costituisce, di regola, motivo di revocazione, ma deve essere fatta valere attraverso il ricorso per cassazione nei limiti consentiti.
- Non è possibile utilizzare la revocazione come strumento alternativo per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una revisione del ragionamento del giudice di merito.
- Prima di proporre revocazione occorre distinguere tra errore di fatto revocatorio e violazione di legge o vizio della motivazione: solo il primo può fondare la revocazione ordinaria.
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