Sentenza del 10/03/2017 n. 6178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.M. aveva impugnato la cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 2002, dell'importo di 7.630,09 euro, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo nulla la notificazione effettuata direttamente per posta dal concessionario, senza le formalità previste dalla normativa sulla riscossione. Equitalia Sud ha contestato tale conclusione, sostenendo che la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento fosse validamente eseguita e che, in ogni caso, l'eventuale vizio fosse sanato dalla tempestiva opposizione della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notificazione. La notificazione si perfeziona con la ricezione del plico, risultante dall'avviso di ricevimento, purché questo consenta di identificare la cartella e il destinatario. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, in conseguenza del quale può essere emessa una cartella di pagamento per le somme dovute.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione diretta a mezzo posta costituisce una modalità alternativa e valida rispetto alla notificazione eseguita tramite i soggetti abilitati indicati nella prima parte della norma. Non è necessaria una relata autonoma, poiché l'avviso di ricevimento documenta l'esecuzione della notifica e la consegna al destinatario.
D.Lgs. n. 112/1999, artt. 50 e 51
Le disposizioni erano state invocate dai giudici di merito per ritenere irregolare la notificazione, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 sulla notificazione diretta tramite raccomandata.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La tempestiva e rituale opposizione del contribuente avrebbe comunque potuto sanare il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo. Tuttavia, tale questione è stata dichiarata assorbita, perché la Corte ha escluso in radice la nullità della notifica.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica separata.
- L'avviso di ricevimento è normalmente sufficiente a provare la data di consegna e l'identità del destinatario, soprattutto quando contiene elementi che consentono di collegarlo alla specifica cartella.
- La notifica si perfeziona, per il destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
- La tempestiva impugnazione della cartella può sanare eventuali vizi formali della notificazione quando dimostra che l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè consentire al contribuente di conoscerlo e difendersi.
- L'annullamento della cartella per un presunto vizio di notifica non è giustificato se la notificazione diretta postale rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge; resta comunque necessario verificare concretamente la riferibilità dell'avviso di ricevimento alla cartella e al destinatario.
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