Sentenza del 18/12/2017 n. 1843 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario -Improcedibilità appello - Rinuncia all'impugnazione. (Artt. 49 D.Lgs. 546/1992e 329 c.p.c.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato inammissibile il secondo appello, limitatamente ai capi della sentenza che erano stati impugnati soltanto con tale gravame. Tali statuizioni sono rimaste ferme perché, per effetto dell'acquiescenza derivante dal primo appello, non erano più riesaminabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati presentati due separati atti di appello avverso la stessa sentenza. Il primo gravame non contestava alcuni capi della decisione, successivamente impugnati soltanto con il secondo appello. In applicazione dell'art. 329 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione di tali capi con il primo appello ha comportato acquiescenza parziale alla sentenza. Di conseguenza, il secondo appello non poteva riaprire il termine o consentire il riesame delle parti già non contestate.
Norme richiamate
Art. 49 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma consente l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile relative alle impugnazioni, in quanto compatibili.
Art. 329 c.p.c.
La mancata impugnazione di una parte della sentenza comporta acquiescenza alle statuizioni non contestate. Se vengono proposti più appelli contro la stessa sentenza, l'appello successivo non può rimettere in discussione capi già divenuti definitivi per omessa impugnazione nel primo gravame.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza, occorre contestare nello stesso atto tutti i capi che si intendono sottoporre al giudice dell'impugnazione.
- La proposizione di un secondo appello non consente normalmente di recuperare omissioni o contestazioni non contenute nel primo appello contro la medesima sentenza.
- L'omessa impugnazione di uno specifico capo può determinare acquiescenza e la sua stabilizzazione definitiva, rendendo inammissibili successive censure sul medesimo punto.
- Prima di depositare un gravame è necessario verificare l'intera sentenza, i termini processuali e il coordinamento tra eventuali impugnazioni già proposte.
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