Sentenza del 01/12/2016 n. 6361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ NON OPERATIVE - INTERPELLO DISAPPLICATIVO - DINIEGO - Atto non impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di impugnare autonomamente il provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva respinto un'istanza di interpello disapplicativo relativa alla disciplina delle società non operative. Il ricorrente contestava il diniego, ritenendolo lesivo e autonomamente impugnabile. La decisione ha invece qualificato tale atto come parere di natura consultiva, privo di una diretta manifestazione di potestà impositiva.
La decisione
Il diniego dell'interpello disapplicativo è stato ritenuto non autonomamente impugnabile, né davanti al giudice tributario né davanti al giudice amministrativo. L'atto non costituisce esercizio di un potere autoritativo volto a determinare o rendere immediatamente esigibile una pretesa fiscale, ma esprime soltanto l'orientamento dell'Amministrazione. L'eventuale contestazione potrà essere proposta, se ne ricorrono i presupposti, contro il successivo atto impositivo nel quale la pretesa fiscale venga concretamente esercitata.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
La decisione precisa che la non impugnabilità del diniego dell'interpello disapplicativo sussisteva anche prima dell'inserimento espresso della relativa disciplina nello Statuto, poiché deriva dalla natura consultiva dell'atto.
Disciplina delle società non operative e dell'interpello disapplicativo
Il rigetto dell'istanza non produce direttamente una pretesa fiscale e non presenta i requisiti minimi per essere considerato un atto autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria avente natura meramente consultiva, privo di una diretta imposizione o di effetti immediatamente lesivi, non è normalmente autonomamente impugnabile.
- Il diniego di un interpello disapplicativo non equivale a un accertamento fiscale: la sua contestazione può essere fatta valere, di regola, contro il successivo atto impositivo che recepisca concretamente la posizione dell'Amministrazione.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua effettiva natura e dai suoi effetti, non soltanto dalla forma o dalla denominazione utilizzata.
- La competenza del giudice tributario presuppone l'esistenza di un atto riconducibile all'esercizio concreto della potestà impositiva; in assenza di tale requisito, non è automaticamente competente neppure il giudice amministrativo.
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