Sentenza del 12/03/2019 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ammissibilità del ricorso introduttivo presentato in violazione dell'art. 17 bis D.Lgs 546/1992 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto ammissibile. L'omessa presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione non può determinare l'inammissibilità del ricorso, poiché una simile conseguenza limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. La violazione dell'art. 17-bis non impedisce quindi l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto direttamente il ricorso senza presentare preventivamente l'istanza di reclamo/mediazione prevista dall'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La questione riguardava le conseguenze processuali di tale omissione e, in particolare, se essa comportasse l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Istanza di reclamo/mediazione
La mancata presentazione preventiva dell'istanza costituisce una violazione della procedura prevista dalla norma, ma non comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Art. 24 della Costituzione
La norma impone di interpretare le regole processuali in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto del contribuente di accedere alla giustizia; pertanto, l'omissione del reclamo/mediazione non può precludere definitivamente l'esame giudiziale della controversia.
Massime di principio
- La violazione di un adempimento preliminare di reclamo o mediazione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando tale sanzione comprometterebbe il diritto di difesa.
- Le norme processuali tributarie devono essere interpretate secondo criteri di proporzionalità e in conformità all'art. 24 della Costituzione.
- L'omissione dell'istanza può comunque produrre altri effetti processuali previsti dalla legge, ma non deve impedire in modo definitivo l'accesso alla tutela giurisdizionale salvo una previsione normativa chiara e costituzionalmente compatibile.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra irregolarità sanabili o non preclusive e vere cause di inammissibilità espressamente previste dalla legge.
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