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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Ammissibilità del ricorso introduttivo presentato in violazione dell'art. 17 bis D.Lgs 546/1992 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile. L'omessa presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione non può determinare l'inammissibilità del ricorso, poiché una simile conseguenza limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. La violazione dell'art. 17-bis non impedisce quindi l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto direttamente il ricorso senza presentare preventivamente l'istanza di reclamo/mediazione prevista dall'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La questione riguardava le conseguenze processuali di tale omissione e, in particolare, se essa comportasse l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Istanza di reclamo/mediazione

    La mancata presentazione preventiva dell'istanza costituisce una violazione della procedura prevista dalla norma, ma non comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Art. 24 della Costituzione

    La norma impone di interpretare le regole processuali in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto del contribuente di accedere alla giustizia; pertanto, l'omissione del reclamo/mediazione non può precludere definitivamente l'esame giudiziale della controversia.

Massime di principio

  • La violazione di un adempimento preliminare di reclamo o mediazione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando tale sanzione comprometterebbe il diritto di difesa.
  • Le norme processuali tributarie devono essere interpretate secondo criteri di proporzionalità e in conformità all'art. 24 della Costituzione.
  • L'omissione dell'istanza può comunque produrre altri effetti processuali previsti dalla legge, ma non deve impedire in modo definitivo l'accesso alla tutela giurisdizionale salvo una previsione normativa chiara e costituzionalmente compatibile.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra irregolarità sanabili o non preclusive e vere cause di inammissibilità espressamente previste dalla legge.

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