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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24255 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Trattamento preferenziale per prodotti c.d. "originari" su accordi tra Paese esportatore ed UE - Regime preferenziale in favore dell'operatore commerciale - Contestazione sulla sua indebita fruizione - Onere prova - Oggetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava importazioni di tessuti di cotone effettuate negli anni 2001-2002, per le quali era stato applicato un dazio agevolato sulla base dell'origine preferenziale delle merci e dei certificati FORM A. L'Amministrazione contestava sia la validità della notifica degli avvisi effettuata allo spedizioniere doganale, sia l'effettiva sussistenza dei presupposti per il trattamento preferenziale, in particolare il requisito del trasporto diretto delle merci dal Paese beneficiario all'Unione europea. La società sosteneva invece che la rappresentanza dello spedizioniere fosse carente e che il trasporto diretto fosse dimostrato dalle caratteristiche della merce e dal fatto che essa avesse effettuato una sola tappa in un Paese di transito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia delle Dogane, dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbiti o dichiarati inammissibili i profili del quinto motivo. Ha ritenuto valida la notifica degli atti allo spedizioniere indicato nella documentazione doganale come rappresentante, applicando il principio della rappresentanza apparente, salvo comunicazione preventiva della cessazione del rapporto. Ha inoltre stabilito che il trattamento preferenziale è un regime eccezionale e che l'operatore che lo invoca deve provare tutti i requisiti, compreso il trasporto diretto, mediante certificato di non manipolazione, titolo di trasporto unico o documentazione equipollente. La mera presenza dei certificati FORM A, le caratteristiche delle balle di cotone e la verosimiglianza dell'assenza di manipolazioni non erano sufficienti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40 (TULD)

    Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza.

    La notifica degli atti doganali allo spedizioniere indicato nella documentazione come rappresentante è valida secondo le regole della rappresentanza apparente, anche se successivamente viene contestata l'effettività del rapporto, purché non sia stata comunicata alla dogana la cessazione della rappresentanza.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 5, paragrafi 2, 4 e 5 (Codice doganale comunitario)

    L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.

    Il potere dell'autorità doganale di chiedere la prova della rappresentanza è una facoltà e non un obbligo. La mancata richiesta di tale prova non rende invalida la successiva notifica effettuata al rappresentante apparente.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 201

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

    Il dichiarante e, nei casi previsti, il soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione, possono essere tenuti al pagamento dell'obbligazione doganale.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, artt. 67-77 e 78 (Disposizioni di applicazione del Codice doganale)

    La prova del trasporto diretto può essere fornita mediante un titolo di trasporto unico, un certificato delle autorità doganali del Paese di transito o qualsiasi documento probatorio.

    Per beneficiare del trattamento preferenziale, non basta che la merce sia originaria del Paese beneficiario: occorre anche dimostrare il trasporto diretto o l'assenza di manipolazioni durante il transito in Paesi terzi.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, art. 94

    La disposizione disciplina il requisito del trasporto diretto necessario per il riconoscimento dell'origine preferenziale e impedisce che le merci siano sostituite o manipolate durante il transito.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 64, 201 e 202

    Le norme regolano l'origine delle merci e la responsabilità per l'obbligazione doganale, ma il relativo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non incideva sulla specifica motivazione adottata dalla CTR.

Massime di principio

  • Il trattamento doganale preferenziale costituisce un'eccezione alla tassazione ordinaria: chi lo invoca deve dimostrare tutti i requisiti sostanziali e formali previsti dall'accordo applicabile.
  • Il certificato FORM A prova l'origine preferenziale secondo le regole applicabili, ma non dimostra da solo il rispetto del requisito del trasporto diretto o l'assenza di manipolazioni durante il transito.
  • In caso di passaggio delle merci attraverso Paesi terzi, è opportuno conservare e produrre un certificato di non manipolazione, un titolo di trasporto unico oppure altra documentazione doganale equivalente.
  • La semplice verosimiglianza dell'assenza di manipolazioni, desunta dalla natura della merce o dal numero limitato di soste, non sostituisce la prova documentale richiesta dalla normativa.
  • Ai fini della notifica degli atti doganali, l'Amministrazione può fare affidamento sullo spedizioniere che risulta rappresentante dalla documentazione presentata in dogana, salvo che l'importatore abbia comunicato formalmente la cessazione della rappresentanza.
  • La mancata richiesta da parte della Dogana di una prova ulteriore del potere di rappresentanza è normalmente irrilevante, poiché tale richiesta costituisce una facoltà dell'autorità e non un obbligo.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dovuto, ma impone al giudice di merito un nuovo esame applicando i principi stabiliti dalla Corte.

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