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Ordinanza

Ordinanza n. 3655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, 12 febbraio 2026, n. 977.

Giustizia amministrativa202603114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva affermato la competenza del TAR Lazio e accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sardegna Green 3 s.r.l. aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il diniego dello SUAPE del Comune di Porto Torres relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché i pareri comunali, regionali e della Soprintendenza e alcune disposizioni del Piano paesaggistico regionale. In via subordinata e tuzioristica aveva impugnato anche l’art. 7, comma 2, lett. c), del d.m. 21 giugno 2024 sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il TAR Lazio aveva ritenuto sufficiente tale impugnazione dell’atto ministeriale generale per radicare la propria competenza, reputando irrilevante, in sede di competenza, la maggiore o minore importanza dell’atto nell’economia del ricorso. Il Comune ha proposto regolamento di competenza sostenendo che l’impugnazione del decreto ministeriale fosse meramente strumentale e priva di effettiva connessione con il diniego impugnato, mentre tutti gli altri atti producevano effetti limitati al territorio sardo. La società ha precisato che l’annullamento del decreto ministeriale sarebbe stato funzionale, in via subordinata, a rendere rilevante una questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda n. 20/2024, ove ritenuta applicabile al procedimento autorizzativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il regolamento di competenza e dichiarato competente il TAR per la Sardegna. Ha ribadito che, in linea generale, la maggiore o minore rilevanza dell’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale nell’economia del ricorso attiene al merito e non può essere valutata nel regolamento di competenza. Tuttavia, tale regola deve essere coordinata con l’inderogabilità della competenza territoriale e con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Per attrarre la controversia davanti al TAR Lazio è quindi necessario che il ricorso prospetti almeno in termini astrattamente plausibili sia la valenza lesiva dell’atto dell’autorità centrale sia l’utilità concreta perseguita mediante il suo annullamento. Nel caso concreto, la società non ha spiegato logicamente per quale ragione l’annullamento del decreto ministeriale fosse necessario per far emergere la rilevanza o la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale. La rilevanza dipende dall’applicabilità della disciplina primaria al caso concreto, mentre l’annullamento del decreto era stato richiesto proprio soltanto nell’ipotesi di applicabilità della legge regionale. Inoltre, se l’ordinamento avesse imposto una disciplina di salvaguardia per i procedimenti in corso, la relativa illegittimità avrebbe potuto riguardare tanto il decreto ministeriale quanto la legge regionale, senza che fosse logicamente necessario il previo annullamento del decreto. L’impugnazione dell’atto ministeriale è stata pertanto ritenuta ininfluente rispetto alla lesività del diniego e inidonea a radicare la competenza del TAR Lazio. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile.

    La controversia deve essere devoluta al giudice individuato dai criteri legali di competenza territoriale; nel caso concreto, tali criteri conducevano al TAR per la Sardegna.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    La disposizione non consente di radicare automaticamente la competenza del TAR Lazio mediante l’impugnazione di un atto normativo o generale dell’autorità centrale: occorre verificare che tale impugnazione abbia una valenza lesiva e un’utilità concretamente prospettate, almeno in termini astrattamente plausibili.

  • art. 15 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del regolamento di competenza.

  • art. 16 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del regolamento di competenza.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199

    Richiamato nel quadro della disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili e della tesi della società sulla necessità di salvaguardare tali aree nei procedimenti autorizzativi in corso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato dal TAR Lazio per l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto normativo o generale dell’autorità centrale non radica automaticamente la competenza del TAR Lazio quando gli altri atti impugnati producono effetti limitati al territorio di un’altra regione.
  • Per attrarre la competenza al TAR Lazio mediante l’impugnazione di un atto dell’autorità centrale, il ricorso deve prospettare almeno in termini astrattamente plausibili la valenza lesiva dell’atto e l’utilità concreta che il ricorrente intende conseguire mediante il suo annullamento.
  • Il principio secondo cui la maggiore o minore rilevanza dell’impugnazione dell’atto centrale nell’economia complessiva del ricorso attiene al merito non esclude una verifica preliminare della plausibilità logica e dell’effettiva pertinenza di tale impugnazione ai fini della competenza territoriale.
  • Un’impugnazione meramente subordinata, generica o logicamente ininfluente rispetto all’atto direttamente lesivo non può essere utilizzata per eludere l’inderogabilità della competenza territoriale e il principio del giudice naturale precostituito per legge.
  • La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale dipende dall’applicabilità della disciplina primaria sospettata di illegittimità alla fattispecie concreta e non può essere fatta discendere, senza adeguata giustificazione logica, dal previo annullamento di un atto generale distinto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliCompetenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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