Cassazione Civile, Ordinanza n. 09411/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, con il quale l’Ufficio ha rettificato la rendita proposta per unità immobiliari ottenute dal frazionamento di un immobile originariamente classato in categoria A/8, confermando per le nuove unità la categoria A/8 classe 2 anziché la categoria A/7 prospettata dal contribuente. Il ricorrente ha impugnato l’esito del giudizio di merito affidando il ricorso a quattro motivi: 1) violazione delle norme catastali e della circolare ministeriale, sostenendo che il frazionamento di un immobile in distinte unità abitative non consentirebbe la trasformazione in A/8 delle singole unità; 2) violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso, mancante di riferimenti specifici al caso concreto e agli immobili comparati; 3) violazione dell’art. 24 Cost. e della disciplina catastale, contestando il richiamo alla mancata impugnazione del precedente classamento e l’irrilevanza delle modifiche apportate all’immobile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l’immobile usato a comparazione non sarebbe stato omogeneo a quello oggetto di causa. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili la produzione documentale allegata alla memoria e le nuove deduzioni formulate con memoria, perché tardive e non consentite in cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi e terzi motivi, affermando che il frazionamento di un immobile non impedisce, in astratto, la classificazione delle singole unità in categoria A/8 se le loro caratteristiche concrete lo giustificano, e che nel caso concreto la CTR aveva accertato l’assenza di variazioni strutturali e architettoniche e la permanenza di elementi compatibili con la categoria attribuita. Ha accolto il ragionamento della CTR anche sul profilo motivazionale, rilevando che, nella procedura DOCFA, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la pretesa; nel caso di specie l’avviso conteneva elementi descrittivi e valutativi idonei. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicare specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. b, d.l. 13 aprile 1939 n. 652 conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249
richiamato come base della disciplina catastale e del classamento delle unità immobiliari urbane; il frazionamento non esclude la verifica della categoria in relazione alle caratteristiche concrete delle singole unità
art. 3 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
l'accertamento generale degli immobili urbani deve essere fatto per unità immobiliare
art. 5 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
unità immobiliare è ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio
art. 8 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
il classamento va effettuato in ragione delle caratteristiche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’unità
artt. 6 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
confermano che categoria e classe catastali dipendono dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
l’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; in materia DOCFA la motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e, se la difformità è tecnica, può non richiedere una comparazione analitica
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per doppia conforme
art. 372 c.p.c.
in cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo eccezioni relative all’ammissibilità del ricorso o a nullità direttamente incidenti sulla decisione impugnata
art. 378 c.p.c.
le memorie non possono essere usate per introdurre nuovi documenti o nuove questioni
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il ricorso ex art. 360, n. 5, richiede l’indicazione di specifiche divergenze tra le motivazioni delle decisioni di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre con la memoria documenti o questioni nuove, né ampliare le originarie difese: la memoria non può trasformarsi in uno strumento di integrazione del ricorso o di deduzione tardiva.
- In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la categoria e la classe vanno determinate in base alle caratteristiche concrete, intrinseche ed estrinseche, della singola unità immobiliare; il frazionamento di un immobile non comporta automaticamente la conservazione della medesima categoria per tutte le nuove unità.
- L’avviso di rettifica della rendita catastale è sufficientemente motivato quando, nella procedura DOCFA, l’Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente; in tal caso non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, purché il contribuente possa comprendere immediatamente le ragioni della pretesa.
- Va distinto il profilo della motivazione dell’atto da quello della prova della corretta classificazione: eventuali contestazioni sulla omogeneità del bene comparato o sulla correttezza del classamento attengono al merito/prova, non alla sola sufficienza motivazionale dell’avviso.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
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