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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09411/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, con il quale l’Ufficio ha rettificato la rendita proposta per unità immobiliari ottenute dal frazionamento di un immobile originariamente classato in categoria A/8, confermando per le nuove unità la categoria A/8 classe 2 anziché la categoria A/7 prospettata dal contribuente. Il ricorrente ha impugnato l’esito del giudizio di merito affidando il ricorso a quattro motivi: 1) violazione delle norme catastali e della circolare ministeriale, sostenendo che il frazionamento di un immobile in distinte unità abitative non consentirebbe la trasformazione in A/8 delle singole unità; 2) violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso, mancante di riferimenti specifici al caso concreto e agli immobili comparati; 3) violazione dell’art. 24 Cost. e della disciplina catastale, contestando il richiamo alla mancata impugnazione del precedente classamento e l’irrilevanza delle modifiche apportate all’immobile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l’immobile usato a comparazione non sarebbe stato omogeneo a quello oggetto di causa. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili la produzione documentale allegata alla memoria e le nuove deduzioni formulate con memoria, perché tardive e non consentite in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi e terzi motivi, affermando che il frazionamento di un immobile non impedisce, in astratto, la classificazione delle singole unità in categoria A/8 se le loro caratteristiche concrete lo giustificano, e che nel caso concreto la CTR aveva accertato l’assenza di variazioni strutturali e architettoniche e la permanenza di elementi compatibili con la categoria attribuita. Ha accolto il ragionamento della CTR anche sul profilo motivazionale, rilevando che, nella procedura DOCFA, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la pretesa; nel caso di specie l’avviso conteneva elementi descrittivi e valutativi idonei. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicare specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. b, d.l. 13 aprile 1939 n. 652 conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249

    richiamato come base della disciplina catastale e del classamento delle unità immobiliari urbane; il frazionamento non esclude la verifica della categoria in relazione alle caratteristiche concrete delle singole unità

  • art. 3 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    l'accertamento generale degli immobili urbani deve essere fatto per unità immobiliare

  • art. 5 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    unità immobiliare è ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio

  • art. 8 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    il classamento va effettuato in ragione delle caratteristiche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’unità

  • artt. 6 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    confermano che categoria e classe catastali dipendono dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare

  • art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212

    l’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; in materia DOCFA la motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e, se la difformità è tecnica, può non richiedere una comparazione analitica

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per doppia conforme

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo eccezioni relative all’ammissibilità del ricorso o a nullità direttamente incidenti sulla decisione impugnata

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie non possono essere usate per introdurre nuovi documenti o nuove questioni

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il ricorso ex art. 360, n. 5, richiede l’indicazione di specifiche divergenze tra le motivazioni delle decisioni di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre con la memoria documenti o questioni nuove, né ampliare le originarie difese: la memoria non può trasformarsi in uno strumento di integrazione del ricorso o di deduzione tardiva.
  • In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la categoria e la classe vanno determinate in base alle caratteristiche concrete, intrinseche ed estrinseche, della singola unità immobiliare; il frazionamento di un immobile non comporta automaticamente la conservazione della medesima categoria per tutte le nuove unità.
  • L’avviso di rettifica della rendita catastale è sufficientemente motivato quando, nella procedura DOCFA, l’Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente; in tal caso non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, purché il contribuente possa comprendere immediatamente le ragioni della pretesa.
  • Va distinto il profilo della motivazione dell’atto da quello della prova della corretta classificazione: eventuali contestazioni sulla omogeneità del bene comparato o sulla correttezza del classamento attengono al merito/prova, non alla sola sufficienza motivazionale dell’avviso.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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