Tribunale, Sentenza T-312/24
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 April 2025. — Real Pharm Group sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark REAL PHARM – Earlier EU figurative mark real,- – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-312/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Real Pharm Group contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione del titolare del marchio anteriore "real,-" alla registrazione del segno "REAL PHARM". È stato ritenuto che i prodotti e servizi in questione fossero identici o simili e che i segni presentassero una somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media, con predominanza dell’elemento comune "real". È stata altresì respinta la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento per la sopravvenuta insolvenza del titolare del marchio anteriore.
Marchio UE: confermata l’opposizione per rischio di confusione tra il segno figurativo "REAL PHARM" e il marchio anteriore figurativo "real,-"
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto "REAL PHARM" potesse essere registrato come marchio UE oppure se, a causa dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e della somiglianza dei segni rispetto al marchio anteriore "real,-", sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; inoltre, se l’EUIPO avesse errato nel respingere la richiesta di sospensione del procedimento formulata dal titolare del marchio anteriore in ragione della sua insolvenza.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sussiste rischio di confusione quando i prodotti e servizi sono identici o simili e i segni condividono un elemento dominante dotato di distintività almeno media, anche se il segno contestato contiene un ulteriore elemento descrittivo o debole e presenta differenze grafiche. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’elemento comune "real" fosse dominante e distintivo in misura media, che "pharm" avesse debole distintività e che i prodotti/servizi fossero identici o simili; ne è derivata la corretta conclusione dell’EUIPO sulla sussistenza del rischio di confusione. Il Tribunale ha inoltre escluso che l’asserita insolvenza del titolare del marchio anteriore potesse giustificare la sospensione del procedimento o incidere, in questa sede, sulla valutazione dell’uso genuino del marchio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: opposizione alla registrazione di "REAL PHARM" per conflitto con il marchio anteriore "real,-"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto il ricorso amministrativo e confermato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo "REAL PHARM". La controversia si colloca nell’ambito del diritto dei marchi dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il 25 novembre 2021 Real Pharm Group sp. z o.o. ha chiesto la registrazione del marchio figurativo "REAL PHARM" per prodotti e servizi delle classi 5 e 35. Il 27 aprile 2022 real GmbH ha proposto opposizione fondandola sul marchio figurativo anteriore "real,-", registrato per prodotti e servizi anch’essi ricompresi, in parte, nelle classi 5 e 35. L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione dell’EUIPO il 16 giugno 2023. In appello, la commissione di ricorso ha confermato la decisione, rilevando un rischio di confusione dovuto sia alla somiglianza dei segni sia all’identità o somiglianza dei prodotti e servizi.
Domande e motivi esaminati dal Tribunale
La ricorrente ha dedotto essenzialmente due motivi:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi;
- errore della commissione di ricorso nel respingere la richiesta di sospensione del procedimento presentata dal titolare del marchio anteriore, che era stato assoggettato a procedura d’insolvenza.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione. La valutazione deve essere globale e tener conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi. Ai fini del raffronto dei prodotti/servizi rileva la descrizione risultante dal registro, non l’uso concreto del marchio, salvo specifiche questioni di prova dell’uso genuino ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Pubblico di riferimento e grado di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico anglofono dell’Unione europea. Il Tribunale ha confermato tale impostazione e ha rilevato che, a seconda dei prodotti e servizi, il grado di attenzione del pubblico era medio o elevato.
Confronto dei prodotti e servizi
Il Tribunale ha confermato la conclusione dell’EUIPO secondo cui i prodotti e servizi erano identici o simili. Ha osservato che, quando i prodotti o servizi del marchio anteriore includono quelli del marchio richiesto, la relazione è di identità; lo stesso vale se i prodotti del marchio anteriore rientrano in una categoria più generale coperta dal marchio richiesto. Sono stati quindi respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui:
- il marchio anteriore sarebbe usato in pratica per una catena di ipermercati, con conseguente irrilevanza rispetto ai supplementi alimentari;
- il contesto commerciale concreto escluderebbe la percezione di un collegamento tra i segni. Il Tribunale ha ribadito che, in sede di opposizione, rileva la registrazione così come depositata e non le intenzioni commerciali o le modalità di uso effettivo del marchio anteriore. Un’eventuale contestazione dell’uso genuino non era stata proposta validamente nel procedimento amministrativo e non poteva essere introdotta per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che l’elemento "real" fosse dominante in entrambi i segni. Nel marchio richiesto esso compare all’inizio, con caratteri più grandi rispetto a "pharm"; nel marchio anteriore è l’unico elemento verbale, mentre il resto è puramente figurativo. Il Tribunale ha ritenuto che "real" abbia distintività media per i prodotti e servizi in questione, poiché non ha un significato descrittivo diretto nel settore considerato. Ha distinto il caso da precedenti in cui "real" era stato ritenuto descrittivo per alimenti o in combinazione con altri elementi fortemente connotativi, come "nature". Ha inoltre condiviso che "pharm" sia percepito come richiamo alla farmacia o ai farmacisti e abbia, dunque, debole distintività.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Il Tribunale ha confermato una somiglianza visiva media, nonostante le differenze di colore e stilizzazione, perché l’elemento comune e dominante "real" prevale sulle divergenze grafiche. Quanto alla fonetica, ha riconosciuto un errore dell’EUIPO nella qualificazione della somiglianza come elevata, ma ha comunque concluso per una somiglianza media: il pubblico pronuncerà la parola comune "real", mentre l’elemento figurativo non influisce sulla percezione sonora. Sul piano concettuale, ha ritenuto che entrambi i segni evochino l’idea di qualcosa di reale o effettivo; la presenza di "pharm" nel segno richiesto non elimina tale richiamo concettuale comune.
Rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, il Tribunale ha ritenuto che il rischio di confusione fosse correttamente accertato dall’EUIPO, anche per i prodotti e servizi destinati a un pubblico con elevato grado di attenzione. L’elemento comune "real", dotato di distintività media e dominante, insieme all’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, basta a fondare il rischio di confusione.
Sospensione del procedimento e insolvenza del titolare del marchio anteriore
Il secondo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha spiegato in che modo la procedura d’insolvenza del titolare del marchio anteriore potesse giustificare la sospensione o l’interruzione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Ha inoltre rilevato che l’eventuale contestazione dell’uso genuino del marchio anteriore non era stata proposta nel corso del procedimento amministrativo e, in ogni caso, non poteva essere sollevata per la prima volta in giudizio.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Poiché nessuno dei due motivi è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In materia di spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese, tenuto conto del fatto che l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.
Principio desumibile dalla pronuncia
La decisione conferma che, nell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la presenza in entrambi i segni di un elemento verbale dominante con distintività media può bastare, insieme all’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, a determinare un rischio di confusione, anche se il segno contestato contiene un ulteriore elemento allusivo o debole e differenze figurative. La valutazione resta ancorata alla registrazione e non alle modalità concrete di uso del marchio anteriore, né a strategie commerciali soggettive o a circostanze dell’insolvenza del titolare non pertinenti alla fase amministrativa.
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