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Sentenza

Sentenza n. 1756/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto all’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero al pagamento di € 2.942,85, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione il 1° luglio 2025, di avere atteso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che la sentenza era passata in giudicato. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’astreinte per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in quanto risultavano integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza pagamento. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla pronuncia entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, autorizzandolo a delegare gli adempimenti a un dirigente o funzionario apicale. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l’assenza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l’attuazione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura per fronteggiare l’inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’Amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente a fronteggiare l’inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giudiziale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione vale ai fini della notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata, le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    La disposizione è richiamata per la disciplina secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
  • Ai fini dell’ottemperanza di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre che il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inadempimento.
  • Nell’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusi l’eventuale stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria, nel caso concreto, la contestuale applicazione dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, per l’esercizio delle funzioni commissariali non deve essere liquidato uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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