Cassazione Penale, Ordinanza n. 12424/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un imputato, condannato in primo grado e poi in appello con rito abbreviato, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per la violazione dell'obbligo di soggiorno. Nel primo motivo ha contestato la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo l'insufficienza dell'accertamento di polizia che lo aveva rinvenuto in un comune diverso da quello di soggiorno obbligato e censurando la valutazione della sua versione difensiva. Nel secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione osserva che la doglianza riproponeva sostanzialmente quella già dedotta in appello e che il diniego era stato motivato valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'accertamento della polizia giudiziaria era utilizzabile nel giudizio abbreviato e dimostrava sia l'elemento oggettivo sia, indirettamente, l'inattendibilità della giustificazione offerta dall'imputato. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo meramente reiterativo e comunque infondato, richiamando il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto anche da un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., compresi i precedenti penali, quando ritenuti preponderanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
È la norma incriminatrice oggetto di contestazione; la condanna confermata riguarda la violazione dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello prescritto.
art. 133 c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto preponderante, inclusi i precedenti penali e il giudizio sulla personalità dell'imputato.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in presenza di precedenti penali e di un giudizio negativo sulla personalità.
art. 442 c.p.p.
La scelta del rito abbreviato ha reso utilizzabile l'accertamento della polizia giudiziaria richiamato a fondamento della responsabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limita a contestare in modo generico la valutazione di fatto operata dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile se meramente assertivo o manifestamente infondato.
- Nel rito abbreviato gli accertamenti della polizia giudiziaria acquisiti agli atti sono utilizzabili ai fini della decisione e possono fondare la prova dell'elemento oggettivo del reato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con riferimento anche a un solo elemento di quelli indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente, e i precedenti penali dell'imputato possono da soli giustificare il rigetto del beneficio.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente quando indichi gli elementi ostativi, anche in termini sintetici, purché consenta di cogliere il giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato.
Come è indicizzato
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