Cassazione Civile, Ordinanza n. 17489/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le società avevano impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2010. Gli accertamenti erano fondati, secondo l'Ufficio, sull'omessa contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi di reddito derivanti dalla gestione di un residence con annessa rosticceria, ritenuta antieconomica per l'incongruenza tra ricavi dichiarati, consumi di energia elettrica, ricarichi sulle pietanze e costi di gestione, inclusi contratti di affitto di ramo d'azienda onerosi. In cassazione le contribuenti hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della sentenza di appello sulla specifica eccezione di illegittimità degli avvisi, perché fondati su una ricostruzione errata dei ricavi, del volume d'affari e del valore della produzione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972; in particolare contestavano la stima dei consumi elettrici, la metodologia usata, ritenuta non adatta alla rosticceria, e la considerazione di cali di peso e scarti di lavorazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché il giudice di appello aveva comunque esaminato complessivamente il quadro probatorio e aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato su plurimi elementi oggettivi e presuntivi (consumi elettrici, ricarichi anomali, contratti onerosi di affitto di ramo d'azienda). Le censure delle società miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese del giudizio, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata e al contributo unificato nei termini di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è infondato quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato il tema controverso nel suo complesso, anche se non con specifica confutazione di ogni singola doglianza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio processuale non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalle parti come base normativa della ricostruzione induttiva dei ricavi e degli imponibili; la Corte non entra nel merito del criterio, perché ritiene la censura inammissibile come riesame del fatto.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalle parti come base normativa della rettifica IVA; anche qui la Corte non rivaluta l'accertamento di fatto effettuato dal giudice tributario.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte applica la condanna per პასუხისმგabilità aggravata nei confronti della parte ricorrente, come conseguenza del rigetto del ricorso e dell'iniziativa processuale ritenuta infondata.
art. 380 bis c.p.c.
Norma richiamata nel procedimento di definizione anticipata e nella disciplina della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza rispondere analiticamente a tutte le singole critiche, abbia affrontato e deciso la questione sostanziale controversa nel suo complesso.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- L'accertamento tributario fondato su presunzioni e su elementi oggettivi plurimi non è censurabile in cassazione sotto il profilo dell'omessa pronuncia se la sentenza impugnata ha già ritenuto quegli elementi idonei a sorreggere la pretesa fiscale e ha escluso la prova contraria del contribuente.
- La contestazione della metodologia di ricostruzione dei ricavi, del volume d'affari o del valore della produzione, quando investe il merito dell'apprezzamento probatorio, resta estranea al giudizio di legittimità.
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