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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17715/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre ragioni: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che la polizia aveva monitorato gli spostamenti e avrebbe potuto impedire il furto; 2) errato riconoscimento della recidiva (si censura la qualificazione come plurimi precedenti e la mancata adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità); 3) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e conseguente eccessiva entità della pena.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di legittimità conferma che il furto è stato consumato: l'imputato, con un gesto fulmineo, ha afferrato il cellulare e si è allontanato, ottenendo anche momentaneamente la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa. Il monitoraggio a distanza della polizia non rientra nella sfera di vigilanza della vittima e quindi non impedisce la consumazione; ciò distingue i casi in cui la persona offesa o i suoi incaricati possono intervenire in continenti (che possono far configurare il tentativo). La Corte ritiene inoltre legittimo il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale, essendovi identità di indole e vicinanza temporale, e ritiene corretta la valutazione di merito circa la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti (discrezionalità valutativa, non censurabile).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri

    La norma articola sottrazione e impossessamento: il furto si consuma quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta; il furto consumato è reato di danno, il tentato reato di pericolo.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione come dovere d'intervento delle forze dell'ordine; tuttavia l'esercizio o meno di questo dovere non modifica la valutazione sulla distinzione tra sfera di vigilanza della persona offesa e monitoraggio a distanza della polizia.

  • Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    Principio secondo cui, nel furto (anche in supermercato), il monitoraggio e l'intervento immediato della persona offesa o dei suoi addetti può impedire la consumazione; va però interpretata tenendo conto della sfera di vigilanza del soggetto passivo e della specificità del caso (es. rapporto prenegoziale nel supermercato).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5: Toncic, Bernardoni, Ouerghi, Botchorishvili)

    Più sentenze di merito si confrontano sul ruolo del monitoraggio da parte delle forze dell'ordine: orientamento prevalente afferma che l'osservazione a distanza da parte della polizia non impedisce di per sé la consumazione se l'agente consegue la disponibilità della cosa; un precedente (Botchorishvili) distingue i casi di monitoraggio investigativo preordinato e suggerisce possibilità diversa in casi particolari.

Massime di principio

  • Per distinguere furto consumato da tentato è decisivo se la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa o dei suoi incaricati: se sì, è consumazione anche se il possessore è recuperabile poco dopo.
  • Il monitoraggio a distanza o l'osservazione occasionale da parte di forze dell'ordine non coincide con la vigilanza della persona offesa e, di norma, non impedisce la consumazione quando l'agente consegue anche momentaneamente la disponibilità autonoma della cosa.
  • Il tentativo è configurabile quando, tra sottrazione e impossessamento, esiste un effettivo spazio temporale e operativo per un intervento difensivo tempestivo da parte della persona offesa o dei suoi delegati (es. addetti alla sorveglianza in negozio).
  • La qualificazione della recidiva richiede motivazione che evidenzi identità di indole e vicinanza temporale; la Corte può valorizzare un singolo precedente se vi è relazione qualificata con il fatto nuovo.
  • La valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti è essenzialmente discrezionale di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se viziata da illogicità o arbitrio; motivazioni sommarie ma logiche e coerenti sono sufficienti.

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