Cassazione Penale, Sentenza n. 23327/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla natura lecita/illecita delle dazioni di denaro al pubblico ufficiale D'Agnano, con rilievo che questi lavorava nello studio del ricorrente; (2) vizio di motivazione per non aver considerato l'interesse del professionista a ottenere un esito delle indagini meno lesivo per il cliente; (3) mancata riqualificazione dei fatti nel formato unico previsto dall'art. 326, comma 3, c.p., con riferimento alla Iron s.r.l. e Boldoni; (4) vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità per il reato di corruzione, anche alla luce di una sentenza di assoluzione del coimputato Primerano; (5) carenze probatorie della corruzione (non identificazione del percettore, mancanza di indicazione di tempo e luogo della dazione, mancanza del nesso di corrispettività); (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi cinque motivi inammissibili perché le censure non mettevano in discussione, con specificità e ragionamento critico, il percorso motivazionale dei giudici di merito: la Corte di appello aveva adeguatamente ricostruito i fatti, valutato le intercettazioni e le altre prove, e spiegato perché il reato di corruzione non fosse assorbito da quello previsto dall'art. 326, comma 3, c.p. Il sesto motivo è stato invece giudicato infondato: la Corte di appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche e ha dettagliato la determinazione della pena (attenuante riconosciuta solo per un fatto di corruzione, riduzione applicata sulla pena base di quel reato, aumento per continuazione confermato per i restanti fatti). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 326, comma 3, cod. pen.
I giudici di merito e la Cassazione hanno distinto il reato previsto da art. 326, comma 3 (rivelazione di segreto di ufficio) dai fatti corruttivi, ritenendo che il primo non assorbe automaticamente il reato di corruzione: le condotte corruttive mantengono autonoma rilevanza penale quando sussiste la corrispettività e il dolo specifico.
art. 62, n. 6, cod. pen.
La Corte ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. solo per un fatto di corruzione, motivando la mancata estensione dell'attenuante agli altri fatti e spiegando la determinazione della pena in relazione a quel riconoscimento parziale.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e ancorate a errori di diritto o a palese illogicità nella motivazione: critiche generiche o una semplice diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- La distinzione tra reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326) e corruzione è rilevante: la prima non assorbe automaticamente la seconda se sussiste un autonomo accordo corruttivo con corrispettività e finalità illecita.
- Se si sostiene la liceità di pagamenti a pubblici ufficiali o collaboratori, è necessario fornire prove concrete e circostanziate (contratti, buste paga, contabilità, prove di prestazione lavorativa) per dimostrare l'assenza di natura corruttiva.
- Per contestare la prova della corruzione (identificazione del percettore, tempo, luogo, nesso di corrispettività) il ricorrente deve indicare specifici vizi probatori o difetti logici nella ricostruzione, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Nelle doglianze sulla determinazione della pena e sulle attenuanti occorre contestare in modo puntuale il calcolo e l'applicazione delle circostanze (es.: dimostrare che un'attenuante è stata omessa o applicata male), spiegando l'errore materiale o giuridico.
- La mera esistenza di una sentenza di assoluzione a carico di un coimputato non elimina automaticamente la capacità probatoria delle fonti a carico dell'imputato: va dimostrato in che modo quella sentenza incida logicamente e giuridicamente sulle prove contro il ricorrente.
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