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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15259/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione per omessa denuncia (art. 361 c.p.), sostenendo che l'imputato, all'epoca Comandante della Polizia Locale di Faenza, aveva omesso di denunciare il collega Gian Carlo Valgimigli dopo essere stato informato dall'agente Stefano Baldissera che Luca Fabbri aveva riferito di una richiesta estorsiva (pretesa di 10.000 euro e minaccia di violenza tramite un gruppo di albanesi) ai danni dell'imprenditore Francesco Bartolotti. Il ricorrente ha dedotto la errata applicazione dell'art. 361 c.p., ritenendo che la notizia fosse sufficientemente "vestita" da far sorgere l'obbligo di denuncia anche in presenza di qualche dubbio sulla fonte interposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse appellabile ai sensi del comma 3 dell'art. 593 c.p.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022) trattandosi di reato punito con la sola pena pecuniaria, e che pertanto il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione; comunque, sul merito la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del Tribunale di Ravenna secondo cui la notizia di reato non era "vestita": la comunicazione era pervenuta tramite fonte interposta e poco affidabile, il racconto era confuso, vi era conoscenza di precedenti e di indagini pregresse su Valgimigli e l'arresto in flagranza era avvenuto in conseguenza di iniziative diverse. Per questi motivi non è stata ravvisata la sussistenza dell'obbligo di denuncia e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; inoltre, essendo la parte ricorrente la pubblica accusa, non sono state disposte pronunce ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 361 cod. pen.

    Disciplina l'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale: l'obbligo sorge quando la notizia di reato è "vestita", ossia quando il pubblico ufficiale è in grado di individuarne gli elementi e acquisire dati utili per la formazione della denuncia. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la notizia non fosse sufficientemente "vestita".

  • comma 3, art. 593 cod. proc. pen.

    comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n.150 del 2022

    Stabilisce l'inappellabilità di alcune sentenze, tra cui le sentenze per reati puniti con la sola pena pecuniaria; la Corte ha richiamato la norma per osservare che la sentenza di primo grado non era appellabile ma impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare che, essendo il ricorso proposto dalla parte pubblica e dichiarato inammissibile, non sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La notizia di reato "vestita" richiede che l'informazione sia concreta, coerente e tale da permettere al pubblico ufficiale di individuare elementi utili per la denuncia: se la notizia è solo voci di corridoio, confusa o proviene da fonte interposta ritenuta inaffidabile, l'obbligo di denuncia può non sorgere.
  • Fattori che rafforzano la qualificazione della notizia come "vestita": comunicazione diretta dalla vittima o da fonte attendibile, contenuti dettagliati e coerenti, elementi che consentono l'immediata identificazione degli elementi di reato e la raccolta di dati utili.
  • Quando l'informazione arriva tramite un intermediario con carattere di inaffidabilità o con dichiarazioni contraddittorie, il pubblico ufficiale può avere margine di discrezionalità nel non procedere alla denuncia, purché la decisione sia logicamente motivata e basata su elementi valutabili.
  • Se vi sono indagini in corso o atti concreti già intrapresi da altre autorità (es. arresto in flagranza intervenuto successivamente), la situazione fattuale può giustificare l'assenza di iniziativa autonoma del singolo ufficiale, sempre che ciò risulti dalle circostanze.
  • Dal punto di vista procedurale, la pubblica accusa deve scegliere il corretto rimedio di impugnazione: alcune sentenze sono inappellabili e impugnabili soltanto in Cassazione; errori procedurali nell'individuazione del mezzo di impugnazione possono portare all'inammissibilità.

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