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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23323/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. perché, nelle more del procedimento, il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso (dichiarazione depositata il 14/04/2025). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta per reati di traffico di stupefacenti e di partecipazione ad associazione, con censure sulla validità della procura speciale rilasciata al difensore (art.122 c.p.p. e art.37 disp. att. c.p.p.), sulla nullità del procedimento di riesame per mancato rinvio finalizzato all'accesso al registro informatico delle intercettazioni (art.309, comma 9‑bis c.p.p.) e su presunta violazione dei termini di cui all'art.309 c.p.p. con conseguente perdita di efficacia della misura (art.309, comma 10 c.p.p.). Si deduceva altresì motivazione apparente per valutazione formalistica della procura.

Norme richiamate

  • art.122 cod. proc. pen.

    La Corte del riesame ha ritenuto la procura speciale aspecifica e carente di data certa e riferimenti puntuali (numero ruolo, data udienza), deducendo che la procura preventiva non consentiva di collegare il differimento a una chiara scelta dell'assistito; la difesa sosteneva invece la validità della procura preventiva ex art.37 disp. att.

  • art.37 disp. att. cod. proc. pen.

    La difesa invocava la norma che ammette procure speciali rilasciate preventivamente; il Tribunale del riesame ha però dato priorità alla specificità della procura nel caso concreto, ritenendo non sufficiente la preventiva disciplina formale per giustificare il differimento.

  • art.309 cod. proc. pen.

    art.309, commi 9‑bis e 10 c.p.p.

    La difesa ha dedotto violazione del termine di 10 giorni per il riesame (art.309) con conseguente perdita di efficacia della misura; la Corte di cassazione non ha deciso sul merito di tale doglianza perché il ricorso è stato reso inammissibile per la rinuncia personale del ricorrente.

  • art.178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma che prevede nullità in materia di intervento e difesa; la censura mirava a far dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per vizi della difesa, ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art.112 cod. proc. pen.

    La difesa ha sostenuto che la data di rilascio della procura fosse desumibile da atti collegati in base all'art.112 (interpretazione sistematica degli atti), ma il Tribunale del riesame aveva ritenuto inconcludente tale presunzione rispetto alla specificità richiesta.

  • art.585, comma 4 cod. proc. pen.

    La difesa ha depositato memoria con motivo nuovo ai sensi di questa norma (eccezione di violazione dei termini procedurali), ma tale motivo non è stato deciso per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art.591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art.591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione in quanto il ricorrente ha personalmente rinunciato all'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se il ricorrente, personalmente, rinuncia all'impugnazione, il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.591(1)(d) c.p.p. e applica le conseguenti sanzioni (spese e ammenda).
  • La procura speciale rilasciata al difensore deve essere sufficientemente specifica (indicazione del procedimento, data/udienza o altri riferimenti utili) e, salvo casi chiari, la mera procura 'preventiva' può risultare insufficiente se non permette di desumere la volontà inequivoca del delegante di rimandare l'udienza.
  • La richiesta di rinvio per consentire l'accesso al registro informatico delle intercettazioni deve essere formulata e documentata con tempestività: se la difesa riceve comunicazione della data di discussione con congruo anticipo, la mancata prodizione di una procura più specifica può essere valutata negativamente dal giudice del riesame.
  • Le doglianze relative al mancato rispetto dei termini di cui all'art.309 c.p.p. (termine di 10 giorni per il riesame) possono condurre alla perdita di efficacia della misura, ma vanno tempestivamente articolate e provate; la pronuncia sulla loro fondatezza richiede che il giudice non si trovi impedito da questioni processuali (es. rinuncia).
  • Quando si impugna una misura cautelare, è strategico assicurarsi che le procure e le autodichiarazioni siano complete, datate e puntuali; in particolare per accessi a registri/intercettazioni, la delega dovrebbe contenere i riferimenti processuali e l'autorizzazione esplicita alle richieste di differimento.

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