Cassazione Civile, Ordinanza n. 20634/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito riferito all'anno 2010 con cui l'ente previdenziale pretendeva contributi alla Gestione Separata, assumendo che il professionista, pur iscritto all'albo degli ingegneri, avesse percepito compensi per attività professionale per euro 5.245,00 e quindi fosse tenuto all'iscrizione e al versamento dei relativi contributi. In primo grado il ricorso del professionista era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata e la pretesa contributiva dell'ente era stata ritenuta fondata, senza però esaminare l'eccezione di prescrizione che il professionista aveva dedotto con appello incidentale. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 103 e 104 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; ha sostenuto che il termine prescrizionale decorresse dalla scadenza del pagamento dei contributi (16.6.2011) e che il primo atto interruttivo fosse del 1.7.2016, quindi successivo alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che l'eccezione di prescrizione era stata ritualmente riportata nel ricorso ai fini dell'autosufficienza e che dalla sentenza impugnata non emergeva alcun esame di tale questione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia pronunciandosi sull'eventuale prescrizione del credito contributivo. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione integra vizio di nullità della sentenza.
art. 103 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo della decisione non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 104 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo della decisione non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una questione devoluta è fatta valere come vizio processuale denunciabile in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente ha assolto all'onere di autosufficienza riportando nel ricorso il contenuto dell'eccezione di prescrizione già proposta in appello incidentale.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
È la base normativa richiamata per la pretesa iscrizione alla Gestione Separata e il conseguente obbligo contributivo nei confronti del professionista che abbia percepito redditi da attività professionale.
Massime di principio
- Integra vizio di nullità per omessa pronuncia la sentenza di merito che non esamini un'eccezione ritualmente proposta e decisiva ai fini della controversia.
- Quando la parte deduce in cassazione l'omessa pronuncia su un'eccezione, il ricorso deve consentire la verifica della sua rituale proposizione mediante specifica indicazione del contenuto dell'atto processuale rilevante.
- Se la questione non è stata esaminata dal giudice d'appello, la cassazione con rinvio è necessaria affinché il giudice di merito si pronunci sul punto pretermesso.
- Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di prescrizione può essere decisiva quando incide sull'esistenza stessa del credito contributivo vantato dall'ente previdenziale.
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