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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25481/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva riformato solo parzialmente la decisione di primo grado, confermando la condanna dell'imputato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e assolvendo il coimputato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto il dolo da precedenti trasporti verso una sede societaria fittizia, senza considerare che non vi era un obbligo di verificare la fittizietà del destinatario, che la merce era occultata in casse chiuse, che erano presenti due lettere di vettura e che la disponibilità di un autoveicolo di valore deponeva per la buona fede; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando la mancata valorizzazione delle condizioni personali, familiari e sociali, dell'incensuratezza, del pregiudizio derivato dal sequestro del veicolo e della mancata partecipazione alle udienze per la distanza dalla Romania; 3) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la Corte si fosse limitata alla sola entità della pena senza compiere la prognosi richiesta e senza considerare incensuratezza e condotta successiva; 4) violazione dell'art. 2 c.p. per mancata applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. 141/2024, con riferimento alla nuova normativa sul contrabbando di tabacchi e all'esclusione della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della Corte di appello era logicamente adeguata nel valorizzare i precedenti viaggi verso luoghi privi di una reale sede della società destinataria, l'occultamento della merce in casse chiuse e l'uso di documentazione di trasporto fittizia e plausibile; ha inoltre rilevato che le censure difensive riproponevano doglianze già disattese e, in parte, travisavano i dati fattuali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il mero stato di incensuratezza non basta più, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., e che le ulteriori deduzioni erano generiche o irrilevanti. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato, perché la pena irrogata superava il limite di concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p. e non ricorrevano i presupposti evocati dall'art. 164 c.p. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché la pena applicata era solo detentiva e non anche pecuniaria, sicché la dedotta questione sul trattamento sanzionatorio più favorevole non incideva sul concreto decisum. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione, escluso perché la ricostruzione logica della Corte di merito è stata ritenuta congrua.

  • art. 62-bis c.p.

    la concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza, occorrendo elementi positivi ulteriori.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato come fonte della riforma che ha inciso sulla valutazione delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente la sola incensuratezza.

  • art. 163 c.p.

    fissa il limite massimo di concedibilità della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il limite era superato dalla pena irrogata.

  • art. 164 c.p.

    la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta

    richiamato per chiarire che la disciplina evocata dalla difesa non era pertinente al caso, in cui la pena già inflitta superava il limite di legge.

  • art. 2 c.p.

    invocato per il principio di retroattività della legge penale più favorevole; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la multa non era stata irrogata.

  • art. 84 D.Lgs. 141/2024

    richiamato come disciplina sopravvenuta più favorevole sul contrabbando di tabacchi; la Corte ne ha escluso la rilevanza concreta poiché la sanzione pecuniaria non era stata applicata.

  • art. 291 bis d.P.R. n. 43/1973

    fattispecie previgente di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ritenuta in continuità normativa con la nuova disciplina.

  • art. 291 ter d.P.R. n. 43/1973

    norma previgente sulle circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, abrogata dal D.Lgs. 141/2024.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende per il ricorso inammissibile non proposto senza colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando mira solo a opporre una diversa lettura del compendio probatorio, a fronte di una motivazione di merito non manifestamente illogica e fondata su plurimi indici convergenti del dolo.
  • La presenza di documentazione di trasporto apparentemente regolare non esclude, di per sé, il dolo quando essa si inserisca in un contesto fattuale di destinazioni fittizie, luoghi di consegna inesistenti e modalità di occultamento della merce incompatibili con la buona fede.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere fondato sul solo stato di incensuratezza; occorrono elementi positivi ulteriori, specifici e logicamente apprezzabili dal giudice.
  • Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche devono essere specifiche e pertinenti: richiami generici a condizioni personali, familiari o a conseguenze del procedimento non bastano se non si correlano in modo concreto ai criteri di cui all'art. 62-bis c.p.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se la pena da infliggere supera i limiti legali previsti dall'art. 163 c.p.; la valutazione prognostica di cui all'art. 164 c.p. non consente di superare quei limiti.
  • La questione della lex mitior sopravvenuta è rilevante solo se la nuova disciplina incide concretamente sul trattamento sanzionatorio applicato; se la pena pecuniaria non è stata irrogata, la modifica normativa che incide solo su tale componente non giova al ricorrente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

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