Sentenza del 20/01/2016 n. 946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, mediante controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, la deduzione dal reddito dei contributi previdenziali versati da C.T. all'INPDAI nell'anno d'imposta 2000. Secondo l'Amministrazione, tali contributi erano stati versati volontariamente e non in ottemperanza a un obbligo di legge. Il contribuente sosteneva invece che i versamenti dovessero considerarsi obbligatori, poiché effettuati in sostituzione dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza dei ragionieri, dalla quale era stato esonerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata l'eccezione del contribuente sulla tardività del ricorso, poiché la scadenza di sabato è prorogata al primo giorno non festivo ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c. Nel merito, ha stabilito che per l'anno 2000 erano deducibili soltanto i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La successiva estensione della deducibilità ai contributi volontari operava solo per i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2001. L'esonero dalla contribuzione obbligatoria presso la Cassa dei ragionieri non modificava la natura volontaria dei contributi versati alla diversa gestione INPDAI. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio sul merito e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato, con condanna alle spese dei tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale l'Agenzia ha disconosciuto la deduzione dei contributi previdenziali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. e), nel testo vigente fino al 31 dicembre 2000
prevedeva la deducibilità dei soli contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge
Per l'anno d'imposta 2000 la deduzione era limitata ai contributi obbligatori per legge; i contributi versati volontariamente non erano deducibili.
La modifica che ha esteso la deducibilità ai contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria produceva effetti soltanto per i contributi versati dal 1° gennaio 2001.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 5
La proroga prevista per gli atti processuali in scadenza in un giorno festivo si applica anche alle scadenze cadenti di sabato.
Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 24
L'eventuale esonero dal versamento dei contributi obbligatori alla Cassa dei ragionieri non rende obbligatori, per effetto sostitutivo, i contributi volontariamente versati a un'altra cassa previdenziale.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale dei contributi previdenziali deve essere valutata applicando la normativa vigente nell'anno in cui il versamento è stato effettuato, salvo specifiche disposizioni retroattive.
- Quando una norma fiscale distingue tra contributi obbligatori e volontari, l'effettiva qualificazione del versamento dipende dal titolo giuridico del pagamento e non dalla sua finalità previdenziale o dal fatto che sostituisca, di fatto, un'altra contribuzione.
- L'esonero dall'iscrizione o dal pagamento presso una determinata cassa previdenziale non trasforma automaticamente in obbligatori i contributi volontari versati presso una gestione diversa.
- Le modifiche normative che ampliano una deduzione fiscale non si applicano automaticamente ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
- In materia processuale, la scadenza di un termine di sabato beneficia della proroga prevista per le scadenze non lavorative, secondo l'art. 155, comma 5, c.p.c.
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