Ordinanza n. 10480/2026 - Roma, Sezione 4
per il risarcimento del danno dovuto alla mancata attuazione – in favore del personale difesa e sicurezza – della previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attivazione del sistema di previdenza complementare previsto dalla legge n. 335/1995
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto una domanda risarcitoria sostenendo di aver subito un danno per la mancata attuazione, in favore del personale dei comparti Difesa e Sicurezza, del sistema di previdenza complementare previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. In vista dell’udienza pubblica hanno introdotto nuovi elementi e argomenti, richiamando la decisione del 10 settembre 2025, pubblicata il 4 marzo 2026, adottata dal Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo dell’Associazione Sindacale Militari - ASSO.MIL., nonché la ritenuta violazione dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo E della Carta sociale europea. Hanno inoltre valorizzato la specificità del quadro normativo del comparto militare, e in particolare della Guardia di Finanza, caratterizzato fino alla riforma del 2023 dal divieto di costituire associazioni sindacali e dalla conseguente devoluzione della rappresentanza degli interessi al COCER, organo interno all’Amministrazione. Tali elementi sono stati prospettati per dimostrare che l’inerzia e il protratto stallo negoziale nell’attivazione della previdenza complementare sarebbero imputabili esclusivamente alle Amministrazioni e integrerebbero i presupposti della responsabilità risarcitoria, inclusi condotta, colpa e imputabilità.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito. Ha ritenuto che i nuovi argomenti e documenti introdotti dai ricorrenti incidano direttamente sui presupposti costitutivi della responsabilità risarcitoria, in particolare sulla condotta amministrativa, sulla colpa e sull’imputabilità dello stallo negoziale. Per garantire il pieno contraddittorio e consentire alle Amministrazioni resistenti di esaminare e replicare sui nuovi profili, nonché per assicurare la completezza del quadro istruttorio, ha ordinato alle Amministrazioni di depositare una relazione informativa sui profili indicati in motivazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
La legge è indicata quale fonte del sistema di previdenza complementare la cui mancata attivazione costituisce il presupposto della domanda risarcitoria.
Articolo 12§3 della Carta sociale europea
È richiamato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali come parametro rispetto al quale il protratto blocco dell’attivazione della previdenza complementare per i comparti Difesa e Sicurezza sarebbe stato ritenuto lesivo dei diritti sociali garantiti.
Articolo E della Carta sociale europea
È richiamato quale parametro del divieto di discriminazione, rispetto al quale la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali avrebbe ravvisato una discriminazione.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio risarcitorio amministrativo, una parte introduce in prossimità dell’udienza nuovi argomenti e documenti idonei a incidere sui presupposti della responsabilità, il giudice può differire la trattazione per assicurare alle controparti un effettivo contraddittorio.
- Se i nuovi elementi riguardano condotta, colpa e imputabilità della pubblica amministrazione, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione informativa dalle amministrazioni resistenti prima di pronunciarsi sul rito e sul merito.
- L’esigenza di completezza del quadro istruttorio e di pieno contraddittorio giustifica un provvedimento interlocutorio che rinvii la decisione senza anticipare valutazioni sulla fondatezza della domanda risarcitoria.
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