Ordinanza n. 25/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento (Cat. 11E V.L.T./DIV. P.A.S.) a firma del Questore di Milano, notificato il 16 dicembre 2025, mediante il quale si dispone la sospensione per cinque giorni della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano di sospensione per cinque giorni della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Milano notificato il 16 dicembre 2025, con cui è stata disposta per cinque giorni la sospensione della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., nonché gli atti presupposti e conseguenti. Il testo dà atto della proposizione di plurime censure, senza riportarne il contenuto; segnala tuttavia, quale questione di particolare rilievo, la censura di incompetenza formulata con il terzo motivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che l'esame delle censure, in particolare della censura di incompetenza proposta con il terzo motivo, fosse incompatibile con il carattere sommario della fase cautelare e richiedesse l'approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha inoltre ritenuto opportuno giungere alla fase di merito re adhuc integra, poiché, in mancanza della sospensione, la sanzione di cinque giorni sarebbe stata interamente scontata prima della decisione definitiva. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 16 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza oggetto della sospensione cautelare è quella prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S.; l'ordinanza non definisce nel merito la disciplina sostanziale applicabile.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della misura di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esame delle censure richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione sostanziale alla fase di merito e accordare la sospensione dell'atto per preservare l'utilità della decisione definitiva.
- La sospensione cautelare è giustificata dall'esigenza di arrivare alla decisione di merito re adhuc integra quando, senza la misura, una sanzione temporalmente limitata verrebbe interamente eseguita prima della pronuncia definitiva.
- Una censura di incompetenza particolarmente rilevante, se non esaminabile adeguatamente nella cognizione cautelare, può costituire ragione per demandare l'approfondimento alla fase di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto.
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