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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. AOO_145-28/07/2023/6196 del 28.7.2023 con la quale la Regione Puglia ha definitivamente rigettato l'istanza ex art. 104, n.t.a. p.p.t.r. presentata dalla ricorrente il 19.10.2022 (acquisita al prot. regionale con il n. 8706/2022); - ove occorra, della p.e.c. del 28.7.2023 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145-28/07/2023/6196/'23; - della nota regionale prot. n. AOO_145-04/07/2023/5655 del 4.7.2023 recante comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/'90 rispetto alla predetta istanza della ricorrente prot. n. 8706/2022; - ove occorra, della p.e.c. del 4.7.2023 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145-04/07/2023/5655/'23; - delle eventuali osservazioni – ove esistenti e comunque non conosciute dalla ricorrente – presentate dal Ministero della Cultura e dal Comune di Porto Cesareo; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera G.r. Puglia n. 248/'21 con la quale l'A.r. ha approvato l'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR», qui pure impugnato con i relativi allegati; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del parere (menzionato nella predetta delibera G.r. n. 248/'21, ma ignoto alla ricorrente) espresso dal Comitato-tecnico paritetico nella seduta dell'11 gennaio 2021; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del verbale (ove esistente e, in ogni caso, ignoto alla ricorrente) della riunione dell'11.1.2021 nel corso della quale il Comitato-tecnico paritetico ha approvato il predetto «Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR»; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della predetta approvazione dell'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR» da parte del Comitato tecnico paritetico, avvenuta nella menzionata riunione dell'11.1.2021; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18/1/2024: - di tutti gli atti depositati in giudizio dall'Avvocatura erariale il 10.11.2023 e, in particolare: - della nota prot. n. 0017663-P del 2.11.2023, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso alla stessa Avvocatura erariale un «rapporto informativo» sul nostro gravame introduttivo; - ove occorra, di tutti gli allegati al predetto «rapporto informativo» SABAP prot. n. 0017663-P/'23 e, in particolare: - ove occorra, della nota prot. n. 4743 del 18.6.2020, con la quale la Regione Puglia ha denegato l'istanza ex art. 104, n.t.a. p.p.t.r. del 30.10.2019 (istanza precedente rispetto a quella oggetto di questa controversia); - ove occorra, della nota prot. n. 0022949-P del 7.12.2020, con la quale SABAP ha trasmesso all'Avvocatura erariale una relazione sui motivi ulteriori e aggiunti proposti dall'odierna ricorrente nel giudizio Tar Lecce, I, r.r. n. 137/'19; - nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202301104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente del 6 maggio 2026 con cui è stato comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito gli atti impugnati né i motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto regionale di un’istanza ex art. 104 delle NTA del PPTR, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il definitivo rigetto regionale dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, gli atti e i pareri presupposti, l’Atto di indirizzo e coordinamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 248/2021 e gli ulteriori documenti prodotti in giudizio. Dal testo della sentenza non risultano esaminati i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 104 NTA del PPTR

    La norma è richiamata quale base dell’istanza paesaggistica il cui rigetto è stato impugnato; la sentenza non ne esamina il contenuto né la legittimità applicativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi precedente al rigetto definitivo; la sentenza non valuta la legittimità della comunicazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, quando non residui un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi.
  • La natura meramente processuale della pronuncia di improcedibilità può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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