Cassazione Penale, Ordinanza n. 17975/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in via definitiva la responsabilità già affermata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza dell'elemento soggettivo e contestando la ricostruzione dei fatti; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché riproponeva argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ha inoltre invocato l'errore ex art. 47 c.p. in relazione alla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato, ma la Corte ha escluso la configurabilità di un errore scusabile. Con il terzo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando una motivazione insufficiente nel diniego; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla gravità del mendacio e ha ribadito che la valutazione di merito sulla tenuità non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice della falsa indicazione o omissione di dati per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la Corte richiama la sua applicazione al caso concreto e la collega alla rilevanza penale della condotta di mendacio sui redditi.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata dalla fattispecie incriminatrice ai fini della disciplina del patrocinio a spese dello Stato; per la Corte non costituisce legge extrapenale ai fini dell'errore scusabile invocato dall'imputato.
art. 47 c.p.
L'errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato è ritenuto errore inescusabile e quindi non idoneo a escludere il dolo o la responsabilità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è negata in ragione della gravità del mendacio; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato richiamando gli elementi decisivi ritenuti rilevanti.
art. 133, primo comma, c.p.
È il parametro richiamato per la valutazione della tenuità dell'offesa, con riferimento a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante è inescusabile quando la disciplina richiamata è incorporata dalla norma incriminatrice, sicché non può essere invocato come errore scusante ex art. 47 c.p.
- Il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità sullo scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo e sull'omessa indicazione di componenti reddituali rilevanti del nucleo familiare, purché la motivazione sia coerente e logica.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sufficientemente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del mendacio, senza dover esaminare analiticamente tutti i possibili indici favorevoli o sfavorevoli.
- La valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa appartiene al merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
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