Sentenza del 18/05/2016 n. 10177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sostenendo, in particolare, che il giudice d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare la tardività dell'iscrizione a ruolo. Secondo la ricorrente, spettava invece all'Agenzia delle entrate provare che l'iscrizione a ruolo fosse stata effettuata entro il termine decadenziale previsto dalla legge. È stata inoltre riproposta la questione relativa alla determinazione della sanzione, che però è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'attribuzione al contribuente dell'onere di provare la tempestività dell'iscrizione a ruolo. Ha stabilito che tale onere grava sull'ente impositore, in quanto l'Amministrazione è attore sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Il secondo motivo, relativo alla sanzione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese. L'esito non determina ancora l'annullamento definitivo della cartella, ma impone un nuovo esame nel quale l'Amministrazione dovrà provare la tempestività dell'iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel processo tributario l'Amministrazione, quale attore sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, compreso il rispetto del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La cartella è stata ritenuta tempestivamente notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disposizione disciplina i termini per la notifica della cartella, ma la Corte ha distinto tale profilo dalla prova della tempestività dell'iscrizione a ruolo, che resta a carico dell'ente impositore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La questione sulla sanzione, rimasta assorbita in primo grado, poteva essere legittimamente riproposta dalla contribuente nelle controdeduzioni d'appello senza necessità di un appello incidentale.
Art. 378 del codice di procedura civile
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; la norma è menzionata per indicare la modalità processuale del deposito.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la decadenza dell'Amministrazione per tardiva iscrizione a ruolo, spetta all'ente impositore dimostrare il rispetto del termine previsto dalla legge; non è il contribuente a dover provare un fatto negativo.
- La tempestività della notifica della cartella e la tempestività dell'iscrizione a ruolo sono profili distinti: la prova del primo non dimostra automaticamente il rispetto del secondo.
- Se una decisione afferma espressamente un termine decadenziale e tale statuizione non viene impugnata dalla parte interessata, essa può formare giudicato interno ed essere vincolante nel successivo giudizio.
- L'accoglimento di una censura sull'onere della prova può comportare la cassazione con rinvio, senza che la cartella venga necessariamente annullata subito: il giudice di rinvio dovrà verificare se l'Amministrazione riesca a fornire la prova richiesta.
- Le questioni rimaste assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche mediante le controdeduzioni, senza necessariamente proporre appello incidentale.
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