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Sentenza

Sentenza n. 4640/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/05/2024.

Giustizia amministrativa202602486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 332/2024, passata in giudicato, sul riconoscimento della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi 2.500 euro e a pagare le spese del giudizio di lavoro. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato; notificata al Ministero presso la sede reale il 21 febbraio 2025, era rimasta ineseguita. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza e una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica al Ministero il 21 febbraio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 7 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero, salvo che avesse già adempiuto nelle more, di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per l’intervento; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il TAR ha respinto la richiesta di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto;

    Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e dispone l’esecuzione del giudicato, avvalendosi dei poteri previsti dal rito.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    il ricorso è stato ritualmente notificato il 7 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;

    L’azione di ottemperanza è stata proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sicché il ricorso è stato ritenuto ritualmente notificato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e ricorrere al pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, per il caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • Quando l’obbligo risultante dal giudicato riguarda pagamenti dovuti da un’amministrazione e i fondi ordinari sono incapienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
  • Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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