Cassazione Penale, Sentenza n. 21866/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dello Zavagli per il delitto aggravato di falso ideologico commesso da pubblici ufficiali (in concorso) e, per un capo, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di soppressione di atto vero. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: nullità del decreto di fissazione udienza per carente indicazione dell'imputato nell'allegato; contestazione della qualificazione di "amministratore di fatto" fondata su elementi insufficienti (intercettazioni brevi); tardiva iscrizione nel registro degli indagati con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni; errore nel calcolo della prescrizione e nella qualificazione della recidiva e dei relativi aumenti ai fini della prescrizione; insufficienza della prova basata soprattutto su captazioni telefoniche e travisamento della prova testuale; e censura sulla qualificazione come atto pubblico dotato di fede privilegiata del "verbalino" (brutta copia) della commissione di gara.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di nullità e di valutazione probatoria: ha confermato che la descrizione del fatto nell'atto di accusa era sufficiente (la qualità di "amministratore di fatto" non era elemento costitutivo necessario del reato contestato), ha escluso l'inutilizzabilità degli atti per ritardata iscrizione nel registro degli indagati secondo la giurisprudenza consolidata e la normativa applicabile al periodo, ha confermato la regolare contestazione della recidiva e il corretto calcolo della prescrizione (applicando la disciplina più favorevole ove pertinente), ha ritenuto che gli elementi probatori (anche le intercettazioni e il contenuto del "verbalino" utilizzato nell'iter amministrativo) siano stati valutati correttamente dal giudice di merito. Ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.800).
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'atto di accusa descrivesse in modo sufficientemente chiaro il fatto, sicché eventuali imprecisioni sulla indicazione della qualità personale (amministratore di fatto) non implicano nullità rilevante quando la qualità non sia elemento costitutivo del reato.
art. 335 cod. proc. pen.
L'omessa o tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non determina di per sé l'inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente; la tempestività dell'iscrizione è valutazione discrezionale del P.M. e gli atti restano utilizzabili fino all'effettiva iscrizione, salvo responsabilità del P.M.
art. 407 cod. proc. pen.
Il termine per la durata delle indagini deve essere calcolato in relazione all'effettiva iscrizione; la giurisprudenza citata esclude l'inutilizzabilità automatica degli atti compiuti oltre la presunta data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto avvenire.
art. 267 cod. proc. pen.
Le intercettazioni sono consentite secondo il rito e non vengono automaticamente escluse per la tardiva iscrizione nel registro degli indagati.
art. 476 cod. pen.
Norma che disciplina il falso ideologico commesso da pubblico ufficiale; la Corte ha confermato l'applicabilità ai fatti e la responsabilità del concorso dell'extraneus.
art. 63 cod. pen. (comma 4)
La circostanza aggravante (aumento di pena) può concorrere nel computo della pena, ma la sua rilevanza ai fini della prescrizione deve essere motivata; la Corte ha valutato correttamente l'aumento per la recidiva nel computo prescrizionale.
art. 99 cod. pen.
Sui profili relativi alla recidiva la Corte ha ritenuto sufficiente la contestazione del tipo di recidiva (anche se non era perfettamente richiamato il comma corretto), e ha applicato la disciplina pertinente per la determinazione della pena e della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Ha fornito il criterio per il calcolo del termine di prescrizione in rapporto alla pena edittale; la Corte ha applicato il criterio e le modifiche normative più favorevoli quando rilevanti.
art. 161 cod. pen. (comma 2)
Applicato per l'interruzione del termine prescrizionale (proroga) nel conteggio complessivo della prescrizione, in particolare in relazione alla recidiva.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
La Corte ha considerato l'applicazione della disciplina più favorevole ove pertinente al tempo del fatto, influendo sul calcolo della prescrizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 88-bis)
Citato per stabilire quale disciplina processuale applicare in relazione ai tempi delle iscrizioni e delle indagini; la Corte ha precisato l'ambito di applicazione temporale delle norme.
art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 541 cod. proc. pen.
Base per la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Massime di principio
- La descrizione puntuale del fatto nell'atto di accusa prevale su formalismi relativi all'indicazione precisa di norme o qualifiche personali non costitutive del reato: la mancanza di indicazione della qualità personale non sempre determina nullità se non incide sul diritto di difesa.
- La tardiva iscrizione nel registro degli indagati non rende automaticamente inutilizzabili gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione; la tempestività dell'iscrizione è valutazione discrezionale del P.M. e gli atti restano utilizzabili salvo responsabilità del P.M.
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate sono ammissibili anche se relative a soggetti iscritti successivamente nel registro, se la normativa del tempo le consentiva.
- Per la contestazione della recidiva è sufficiente l'indicazione del tipo di recidiva che consenta all'imputato di conoscere l'accusa; formalismi sull'esatto richiamo del comma non sempre inficiano la regolare contestazione.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario applicare la disciplina temporale più favorevole ove pertinente e motivare chiaramente gli aumenti per circostanze aggravanti (recidiva) e le eventuali interruzioni/sospensioni.
- Documenti propedeutici interni alla procedura amministrativa (es. "verbalino" o brutta copia) possono assumere valore di atto pubblico se sono funzionalmente destinati a essere trasfusi in atti ufficiali successivi e riflettono operazioni rilevanti ai fini dell'iter amministrativo.
- In sede di cassazione le doglianze che prospettano una diversa valutazione degli elementi di fatto (travisamento della prova) sono difficilmente decisive se non corredate da specifiche, circostanziate e ammissibili censure di diritto.
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