Cassazione Penale, Ordinanza n. 27769/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo. Ha precisato che alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali, richiamando Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, ma consegue la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
È stata proposta un'istanza di rimessione del processo ex art. 46 c.p.p. da parte dell'imputato davanti alla Corte di cassazione, trasmessa dal Tribunale di Avellino. Il richiedente deduceva circostanze che, secondo la Corte, erano però formulate in modo vago e indeterminato e non idonee a integrare una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo. La Corte ha inoltre rilevato che l'istanza non era stata notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria del giudice, come previsto dall'art. 46 c.p.p.
Norme richiamate
art. 46 c.p.p.
Disciplina l'istanza di rimessione del processo e impone la notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito presso la cancelleria del giudice; la mancata osservanza di tale adempimento e la genericità delle deduzioni determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del processo è inammissibile quando le ragioni addotte sono manifestamente infondate, vaghe o indeterminate e non consentono di configurare una situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo.
- La mancata notificazione dell'istanza alle altre parti, effettuata a cura del richiedente entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria, comporta l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 46 c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione non segue la condanna della parte istante alle spese processuali, ma può conseguire la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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