Sentenza del 01/06/2016 n. 1314 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 - Motivazione specifica in presenza di dati certi ed incontestati - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento sintetico sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica e dettagliata sui criteri concretamente utilizzati per determinare, mediante il redditometro, le poste di reddito superiori a quelle dichiarate o ricostruibili analiticamente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che l'art. 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 consente di determinare sinteticamente il reddito quando siano presenti circostanze ed elementi certi idonei a evidenziare un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. In presenza di tali dati certi, non è necessaria un'ulteriore motivazione specifica sui criteri applicati dal redditometro, poiché tali criteri sono predeterminati da parametri generali e si sottraggono all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600
consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico
La norma legittima l'accertamento sintetico quando l'Amministrazione dispone di elementi certi dai quali risulti una capacità contributiva superiore a quella dichiarata; il maggior reddito può essere determinato applicando il contenuto induttivo di tali elementi.
Art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
i criteri e le modalità di applicazione delle norme non richiedono una motivazione ulteriore quando siano già stabiliti da atti normativi generali
I parametri generali e predeterminati utilizzati dal redditometro non devono essere nuovamente illustrati in modo analitico nell'atto di accertamento, purché siano presenti e indicati dati certi che giustifichino l'accertamento.
Massime di principio
- Un accertamento sintetico può essere ritenuto legittimo quando l'Amministrazione dimostri l'esistenza di elementi oggettivi e certi incompatibili con il reddito dichiarato.
- Quando il calcolo si basa su parametri generali già predeterminati dalla normativa, non è normalmente necessario spiegare in dettaglio ogni singolo passaggio matematico o criterio del redditometro.
- La certezza degli elementi di fatto è essenziale: l'Amministrazione deve provare l'esistenza delle spese, dei beni o delle circostanze utilizzate come indici di capacità contributiva.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inesistenza degli elementi considerati, la loro erronea attribuzione oppure la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o di altra provenienza idonei a giustificare la capacità di spesa.
- La semplificazione dell'obbligo motivazionale riguarda i criteri standardizzati del redditometro e non elimina l'obbligo di indicare nell'atto i dati concreti e certi sui quali l'accertamento è fondato.
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