Cassazione Penale, Ordinanza n. 25092/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere l'applicazione della continuazione tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Sosteneva che il difensore istante fosse già stato nominato con riferimento alla fase esecutiva e che il giudice avesse erroneamente valutato la documentazione agli atti e la procura speciale regolarmente depositata per la fase esecutiva. La questione centrale riguardava quindi l'ammissibilità dell'istanza in base alla validità della nomina difensiva per la fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per il procedimento di esecuzione, salvo la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p., e che tale principio vale anche quando nella nomina sia genericamente contemplata l'eventuale fase successiva dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, c.p.p.
è indicato come unica deroga al principio per cui la nomina difensiva per il giudizio di cognizione non vale per la fase esecutiva
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale colpevole
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, salvo espressa deroga normativa.
- Una procura o nomina che contempli in modo generico anche la eventuale fase esecutiva non è, di per sé, sufficiente a radicare la legittimazione difensiva nel procedimento di esecuzione.
- L'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva è inammissibile se proposta da un difensore non validamente nominato per quella fase.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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