Sentenza del 25/01/2016 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Verifiche fiscali - PVC - Successivo avviso accertamento - Emissione "ante tempus" - Valide ragioni d'urgenza - Decadenza termini accertamento - Irrilevanza - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'avviso di accertamento emesso e notificato prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del PVC, in assenza di valide e concrete ragioni di urgenza, è stato dichiarato nullo o comunque illegittimo. L'imminente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento non è stata considerata una ragione d'urgenza valida e non ha impedito l'annullamento dell'avviso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). Secondo il contribuente, l'Amministrazione non aveva indicato né dimostrato valide ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'atto. In particolare, la prossima scadenza del termine per l'accertamento non è stata ritenuta sufficiente a integrare una situazione di urgenza qualificata.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma tutela il diritto del contribuente a comunicare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica. L'emissione anticipata dell'avviso è ammessa soltanto in presenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete e adeguatamente motivate; la sola imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento non è sufficiente.
Massime di principio
- Dopo la consegna del PVC, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata è legittima solo se l'Amministrazione indica nell'avviso ragioni di urgenza effettive, specifiche e riferite al caso concreto.
- La prossima scadenza del termine ordinario per notificare l'accertamento, considerata isolatamente, non costituisce una valida ragione d'urgenza.
- In caso di violazione del termine dilatorio e di assenza di urgenza motivata, l'avviso può essere dichiarato nullo o annullato.
- Il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del PVC, la data di emissione o notifica dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza contenuta nell'atto.
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