Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caracciolo era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di detenzione/porto di arma clandestina (artt. 10, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 e art. 23 legge 18/04/1975 n. 110) sulla base di una conversazione intercettata il 4/08/2012 tra lui e un compagno di cella, nella quale si faceva riferimento a una pistola, e del successivo riscontro oggettivo derivante dalla perquisizione del 14/08/2012 presso l'abitazione di Vincenzo Macellaro che portò al sequestro di un'arma dello stesso calibro con matricola abrasa e munizioni. In cassazione il difensore ha impugnato sostenendo: 1) che l'intercettazione, senza corrobrazione, non può fondare la condanna; 2) che la locuzione onomatopeica "bum, bum, bum" non prova tecnicamente la funzionalità dell'arma; 3) che il reato di porto non può sussistere se l'arma è stata rinvenuta in un'abitazione di terzi, non in luogo pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato i seguenti punti: 1) le dichiarazioni auto- e etero-accusatorie captate tramite intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono necessariamente la corroborazione prevista dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.; nel caso specifico, comunque, le intercettazioni hanno trovato riscontro nella perquisizione presso il domicilio di Macellaro; 2) l'effettiva idoneità all'uso dell'arma può essere desunta anche da elementi indiziari e circostanziali e, nel caso, la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato la locuzione onomatopeica "bum, bum, bum" nel contesto riportato; 3) la ricettazione è stata correttamente ritenuta sussistente in ragione della natura clandestina dell'arma (matricola abrasa) che, in assenza di elementi contrari, indica la consapevolezza della provenienza illecita; 4) il motivo relativo al porto è stato ritenuto inammissibile perché non specificato in appello. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si segnala che la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado a anni 3 e mesi 2 di reclusione e euro 2.500,00 di multa.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Applicato per il reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che il possesso di un'arma con matricola abrasa dimostra, in assenza di elementi contrari, la consapevolezza della provenienza illecita e quindi integra la ricettazione.
legge 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 10, 12 e 14
Norme richiamate in relazione al porto illegale di arma comune da sparo; la Corte ha esaminato le doglianze difensive ma ha ritenuto il motivo relativo al porto inammissibile per mancata specificità in appello.
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23
Richiamata nella rubrica dei reati connessi alle armi; la Corte ha considerato la normativa sulle armi nel confermare la natura illecita dell'arma sequestrata.
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 11
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: l'abrasione della matricola (art. 11) è indice di volontà di occultamento e, salvo elementi contrari, prova la consapevolezza della provenienza illecita.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte ricorda il consolidato principio di legittimità: le dichiarazioni captate in intercettazione regolarmente autorizzata hanno valore probatorio autonomo e non sono subordinate all'individuazione di elementi di corroborazione, sebbene debbano essere valutate nel loro complesso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese per dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione condannando il ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni captate tramite intercettazione regolarmente autorizzata hanno valore probatorio autonomo e non richiedono necessariamente ulteriori elementi di corroborazione ex art. 192 c.p.p.; vanno però valutate nel loro contesto.
- La prova dell'effettiva funzionalità di un'arma può essere desunta anche da elementi indiziari o circostanziali (comunicazioni, comportamenti, esiti correlati), non solo da accertamenti tecnici formali.
- Il possesso di un'arma con matricola abrasata è forte indizio della sua natura clandestina e, in assenza di elementi contrari, può giustificare la ritenuta consapevolezza della sua provenienza illecita (ricettazione).
- Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa devono trovare riscontro probatorio negli atti per essere credibili: mere congetture non sono sufficienti a creare un ragionevole dubbio quando il quadro indiziario e i riscontri oggettivi sono coerenti.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e adeguatamente formulati in appello; questioni non prospettate con la necessaria specificità possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- La valutazione di fatto compiuta dal giudice (es. valutazione della captazione, funzionalità dell'arma) è in gran parte sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi logici o giuridici evidenti.
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