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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caracciolo era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di detenzione/porto di arma clandestina (artt. 10, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 e art. 23 legge 18/04/1975 n. 110) sulla base di una conversazione intercettata il 4/08/2012 tra lui e un compagno di cella, nella quale si faceva riferimento a una pistola, e del successivo riscontro oggettivo derivante dalla perquisizione del 14/08/2012 presso l'abitazione di Vincenzo Macellaro che portò al sequestro di un'arma dello stesso calibro con matricola abrasa e munizioni. In cassazione il difensore ha impugnato sostenendo: 1) che l'intercettazione, senza corrobrazione, non può fondare la condanna; 2) che la locuzione onomatopeica "bum, bum, bum" non prova tecnicamente la funzionalità dell'arma; 3) che il reato di porto non può sussistere se l'arma è stata rinvenuta in un'abitazione di terzi, non in luogo pubblico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato i seguenti punti: 1) le dichiarazioni auto- e etero-accusatorie captate tramite intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono necessariamente la corroborazione prevista dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.; nel caso specifico, comunque, le intercettazioni hanno trovato riscontro nella perquisizione presso il domicilio di Macellaro; 2) l'effettiva idoneità all'uso dell'arma può essere desunta anche da elementi indiziari e circostanziali e, nel caso, la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato la locuzione onomatopeica "bum, bum, bum" nel contesto riportato; 3) la ricettazione è stata correttamente ritenuta sussistente in ragione della natura clandestina dell'arma (matricola abrasa) che, in assenza di elementi contrari, indica la consapevolezza della provenienza illecita; 4) il motivo relativo al porto è stato ritenuto inammissibile perché non specificato in appello. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si segnala che la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado a anni 3 e mesi 2 di reclusione e euro 2.500,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Applicato per il reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che il possesso di un'arma con matricola abrasa dimostra, in assenza di elementi contrari, la consapevolezza della provenienza illecita e quindi integra la ricettazione.

  • legge 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 10, 12 e 14

    Norme richiamate in relazione al porto illegale di arma comune da sparo; la Corte ha esaminato le doglianze difensive ma ha ritenuto il motivo relativo al porto inammissibile per mancata specificità in appello.

  • legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23

    Richiamata nella rubrica dei reati connessi alle armi; la Corte ha considerato la normativa sulle armi nel confermare la natura illecita dell'arma sequestrata.

  • legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 11

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: l'abrasione della matricola (art. 11) è indice di volontà di occultamento e, salvo elementi contrari, prova la consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il consolidato principio di legittimità: le dichiarazioni captate in intercettazione regolarmente autorizzata hanno valore probatorio autonomo e non sono subordinate all'individuazione di elementi di corroborazione, sebbene debbano essere valutate nel loro complesso.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese per dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione condannando il ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni captate tramite intercettazione regolarmente autorizzata hanno valore probatorio autonomo e non richiedono necessariamente ulteriori elementi di corroborazione ex art. 192 c.p.p.; vanno però valutate nel loro contesto.
  • La prova dell'effettiva funzionalità di un'arma può essere desunta anche da elementi indiziari o circostanziali (comunicazioni, comportamenti, esiti correlati), non solo da accertamenti tecnici formali.
  • Il possesso di un'arma con matricola abrasata è forte indizio della sua natura clandestina e, in assenza di elementi contrari, può giustificare la ritenuta consapevolezza della sua provenienza illecita (ricettazione).
  • Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa devono trovare riscontro probatorio negli atti per essere credibili: mere congetture non sono sufficienti a creare un ragionevole dubbio quando il quadro indiziario e i riscontri oggettivi sono coerenti.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e adeguatamente formulati in appello; questioni non prospettate con la necessaria specificità possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
  • La valutazione di fatto compiuta dal giudice (es. valutazione della captazione, funzionalità dell'arma) è in gran parte sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi logici o giuridici evidenti.

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