Cassazione Penale, Sentenza n. 40076/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Moccia impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che aveva respinto la richiesta di retrodatazione/inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che, in precedenza, il G.I.P. di Roma aveva emesso una misura cautelare (8/4/2021) per fatti ritenuti connessi per connessione qualificata a quelli per cui poi era stata adottata la misura napoletana; quindi i termini della misura cautelare avrebbero dovuto decorrere dalla prima ordinanza (cd. retrodatazione) in quanto i fatti e gli elementi probatori erano già desumibili dal fascicolo romano. Denunciava inoltre vizio di motivazione per omissione di valutazione di atti e la mancata considerazione della richiesta di trasmissione di atti ai sensi dell'art. 117 c.p.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. In diritto la Cassazione osserva che il ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione deve indicare puntualmente l'atto omesso, l'elemento probatorio concreto e dimostrarne la verità e l'effetto devastante sulla motivazione; il ricorrente non ha adempiuto a questi requisiti, limitandosi a fornire una versione alternativa dei fatti. Sul merito, la Corte conferma che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile solo quando gli elementi a base della seconda ordinanza erano già deducibili dagli atti anteriori: nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che non risultava che Moccia, al momento di aderire al sodalizio, avesse previsto e ideato i concreti reati-fine, né che tutti gli elementi posti a fondamento della successiva ordinanza napoletana fossero in possesso e nella portata conoscitiva dell'Autorità romana. Di conseguenza non sussisteva la continuazione o la connessione teleologica idonea a far decorrere i termini dalla prima ordinanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposizione degli adempimenti per lo stato detentivo ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione avverso le ordinanze
Disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze; la Corte richiama i necessari requisiti di specificità e dimostrazione quando si deduce vizio di motivazione per omissione di atti
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
regola la retrodatazione dei termini delle misure cautelari in caso di più ordinanze sulla stessa persona
La norma consente la decorrenza dei termini dal giorno della prima ordinanza quando le successive ordinanze riguardano lo stesso fatto o fatti anteriormente commessi e fra essi sussiste connessione qualificata; non si applica se gli elementi della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti anteriori
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
casi di connessione qualificata
Definisce la connessione qualificata (concetto rilevante per la retrodatazione); la Corte ricorda che la connessione qualificata è ammessa anche tra procedimenti diversi, ma non basta la mera presenza di elementi negli organi d'indagine: va provato che tali elementi erano conoscibili nella loro specifica portata
art. 416-bis cod. pen.
aggravante per associazione di tipo mafioso
Richiamata per spiegare la qualificazione dei reati contestati e la diversa natura delle condotte associative rispetto ai reati-fine
art. 27 Cost.
presunzione di non colpevolezza
Il principio costituzionale giustifica la disciplina limitativa della durata delle misure cautelari e la ratio contro le "contestazioni a catena"
sentenza Corte Costituzionale n. 89/1996
principio sulla necessità di termini certi per le misure cautelari
La Corte costituzionale ha affermato la necessità di limiti temporali certi alle misure cautelari, a fondamento della regola sulla retrodatazione e del divieto di diluizione dei termini tramite contestazioni successive
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti relativi allo stato detentivo
Disposto l'incarico alla cancelleria per gli adempimenti relativi allo stato detentivo del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione dei termini cautelari ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare che gli elementi probatori alla base della seconda ordinanza erano già desumibili, nella loro specifica portata, dagli atti precedenti; la mera coincidenza di reati o la presenza parziale di elementi non è sufficiente
- In sede di legittimità per dedurre vizio di motivazione occorre indicare espressamente l'atto non valutato, il dato probatorio concreto che da esso emerge, fornire prova della sua verità e spiegare perché tale omissione comprometta decisamente la coerenza motivazionale; argomentazioni generiche sono inammissibili
- La connessione qualificata e la continuazione richiedono la prova che l'autore abbia previsto o realizzato i reati-fine in relazione all'adesione all'associazione; non è sufficiente che reati simili o collegati siano contestati in procedimenti diversi
- La circostanza che indagini diverse o uffici giudiziari abbiano elementi sugli stessi soggetti non implica automaticamente che tutti gli elementi siano stati conosciuti o compresi nella stessa misura dall'autorità che ha emesso la prima ordinanza
- In casi analoghi la difesa deve documentare in modo puntuale (atti, annotazioni, date, contenuto probatorio) la conoscibilità preventiva degli elementi per poter far valere la retrodatazione o contestare la motivazione
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