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Ordinanza

Ordinanza n. 2347/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 -OMISSIS-, comunicata il 28/01/2026, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - della comunicazione Inail prot. -OMISSIS-del 28 gennaio 2026 di esclusione dalla procedura concorsuale inviata a mezzo PEC al ricorrente in pari data; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 83 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, III livello professionale, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, di cui n. 65 unità presso le Unità Operative Territoriali (UOT) - Area 1 B, con data di validazione 9 febbraio 2026 e pubblicata sulla sui portali INAIL e inPa in data 23/02/2026, nella parte in cui non include il ricorrente -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 19 marzo 2026: per l’ulteriore annullamento, - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 -OMISSIS-, comprensiva della relazione dell’Ufficio Risorse Umane del 23 gennaio 2026 presupposta alla predetta determinazione, comunicata in data 13/03/2026 a seguito di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - del verbale della Commissione esaminatrice del concorso de quo di data non conosciuta, trasmesso dalla stessa alla Direzione Centrale Risorse Umane INAIL con nota del 9 gennaio 2026 prot. -OMISSIS-, nella parte in cui accerta la mancanza in capo al ricorrente del requisito di esperienza triennale post lauream di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, intesa quale mancanza del requisito di partecipazione al concorso; - della determinazione della Direzione Centrale Risorse Umane INAIL del 14 febbraio 2025 -OMISSIS-, nella parte in cui ammette il ricorrente con riserva generica in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso, ulteriori rispetto al titolo di studio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. i); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto;

Giustizia amministrativa202602733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per il profilo di Tecnologo, unitamente alla graduatoria finale nella parte in cui non include il ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di Tecnologo presso l'INAIL, nonché la comunicazione di esclusione, la graduatoria finale e gli atti connessi. L'esclusione è stata motivata dall'asserita mancanza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. j), del bando, relativo all'esperienza triennale post lauream. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la relazione dell'Ufficio Risorse Umane, il verbale della Commissione esaminatrice e l'atto con cui era stato inizialmente ammesso con riserva. Dalla delibazione cautelare emerge la deduzione di carenza di motivazione e di istruttoria, poiché l'Amministrazione non avrebbe circostanziato le ragioni dell'asserita mancanza del requisito e la Commissione avrebbe utilizzato una formula dubitativa circa il suo effettivo possesso. È stato inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di conseguire la posizione lavorativa ambita durante la pendenza del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti entrambi i presupposti per la tutela cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, in via sommaria, che il provvedimento di esclusione appare viziato da carenza di motivazione e di istruttoria: l'Amministrazione non ha specificato le ragioni per cui il candidato sarebbe privo del requisito di esperienza triennale previsto dal bando, mentre la Commissione ha formulato una valutazione dubitativa sul possesso del requisito. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto in re ipsa, poiché l'efficacia dell'esclusione impedisce al ricorrente di conseguire la posizione lavorativa. Il giudice ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso

    requisito di esperienza triennale post lauream

    La disposizione del bando costituisce il requisito di ammissione controverso, il cui possesso è stato negato dall'Amministrazione senza adeguata motivazione e istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ritenuti sussistenti dal TAR.

  • l. 241/1990

    Richiamata in relazione all'accesso agli atti esercitato dal ricorrente per acquisire la relazione e gli atti presupposti all'esclusione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una procedura concorsuale è sospendibile quando l'Amministrazione non esplicita le ragioni concrete per cui il candidato sarebbe privo di un requisito di ammissione previsto dal bando.
  • Una valutazione della Commissione esaminatrice formulata in termini meramente dubitativi circa il possesso di un requisito concorsuale non è sufficiente, da sola, a sorreggere un provvedimento di esclusione, se non è accompagnata da un'istruttoria adeguata e da una motivazione circostanziata.
  • Il requisito del periculum in mora può ritenersi sussistente in re ipsa quando l'esclusione da un concorso impedisce al candidato di conseguire la posizione lavorativa oggetto della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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