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Decreto dirigenziale n. 277 del 07/08/2023

Installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico l’installazione di strutture amovibili portasci, portabagagli e portabiciclette sugli autobus da noleggio e di linea di categoria M2 e M3, sia posteriori a sbalzo sia, per i soli portabiciclette, anteriori. Fissa limiti dimensionali e di massa, regole su illuminazione, targa ripetitrice, carico sporgente e verifiche tecniche, prevedendo nei casi più delicati la visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e l’aggiornamento dei documenti di circolazione. Abroga il precedente decreto 13 marzo 1997, uniformando la disciplina alla normativa nazionale ed europea richiamata nelle premesse.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli sugli autobus M2 e M3

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli sugli autobus M2 e M3

Il decreto dirigenziale definisce in modo unitario le condizioni tecniche e amministrative per l’installazione di strutture amovibili portasci, portabagagli e portabiciclette sugli autobus da noleggio e di linea di categoria M2 e M3. L’atto dà attuazione all’articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e si coordina con la disciplina del Codice della strada e con la normativa europea richiamata in premessa in materia di masse e dimensioni dei veicoli.

Base normativa e finalità

Le premesse richiamano:

  • l’articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, che modifica gli articoli 61 e 164 del Codice della strada e introduce anche i portabiciclette applicati sugli autobus da noleggio, gran turismo e di linea;
  • la direttiva 96/53/CE, recepita con decreto interministeriale 6 aprile 1998;
  • la direttiva 2002/7/CE, recepita con decreto ministeriale 12 settembre 2003, che conferma i limiti di lunghezza massima per autobus e la non superabilità di tali limiti anche in presenza di sovrastrutture amovibili;
  • la direttiva 2015/719/UE, recepita con decreto ministeriale 6 aprile 2017;
  • il decreto 13 marzo 1997 sulle strutture portasci o portabagagli posteriori, ora destinato ad essere abrogato.

La finalità dichiarata è disciplinare l’uso di tali strutture nella circolazione stradale, garantendo la sicurezza degli utilizzatori e degli altri utenti della strada e rendendo omogenee le regole per le diverse soluzioni amovibili.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica agli autobus da noleggio e di linea, urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo, di categoria M2 e M3. Le disposizioni riguardano:

  • strutture portabiciclette posteriori applicate a sbalzo mediante gancio di traino a sfera omologato;
  • strutture portasci, portabagagli o portabiciclette posteriori applicate a sbalzo mediante gli attacchi previsti dal costruttore;
  • strutture portabiciclette anteriori applicate a sbalzo mediante i punti di attacco indicati dal costruttore.

Strutture portabiciclette posteriori con gancio di traino

L’articolo 1 consente l’installazione di una struttura amovibile portabiciclette posteriore a sbalzo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già installato sul veicolo.

Le condizioni fissate sono:

  • lunghezza complessiva non superiore a 1,20 m, comprese le biciclette montate perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo, nel rispetto dell’articolo 61 del Codice della strada e della normativa europea su masse e dimensioni;
  • larghezza non superiore a quella dell’autoveicolo, con limite massimo di 2,35 m;
  • altezza non superiore a 2,50 m;
  • massa complessiva della struttura e del carico tale da non superare la massa massima dell’autobus, le masse massime ammissibili sugli assi e, in ogni caso, con carico sugli assi sterzanti anteriori non inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico; inoltre non deve essere superata la massa massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino.

Se la struttura ostacola anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva:

  • sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, per numero, genere e tipo, a quelli del veicolo;
  • i dispositivi originali devono essere occultati, ove ciò sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e secondo le prescrizioni del costruttore;
  • l’inserimento o disinserimento dei dispositivi ausiliari deve avvenire automaticamente con l’inserimento o disinserimento della spina di alimentazione.

Se la struttura o il carico ostruiscono anche parzialmente la targa:

  • si applica la targa ripetitrice prevista dall’articolo 100 del Codice della strada, con modalità analoghe a quelle del carrello appendice.

Quando non sia necessario ripetere targa e dispositivi luminosi, la struttura e il carico sono assimilati a carico sporgente e devono essere segnalati con l’apposito segnale di cui all’articolo 164, comma 6, del Codice della strada e all’articolo 361 del regolamento di esecuzione.

Nei casi in cui si verifichino le ipotesi di ostruzione delle luci o della targa, l’installazione comporta visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile ai sensi dell’articolo 78 del Codice della strada, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Strutture posteriori portasci, portabagagli o portabiciclette su attacchi del costruttore

L’articolo 2 disciplina le strutture amovibili portasci, portabagagli o portabiciclette applicate posteriormente a sbalzo utilizzando gli attacchi previsti dal costruttore del veicolo.

Le condizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per il portabiciclette con gancio di traino:

  • lunghezza non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate;
  • larghezza non superiore a quella del veicolo, con limite di 2,35 m;
  • altezza non superiore a 2,50 m;
  • massa entro i limiti della massa massima del veicolo, delle masse ammissibili sugli assi e dei limiti di carico degli attacchi indicati dal costruttore; anche qui il carico sugli assi sterzanti anteriori non può scendere sotto il 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

Sono previste regole specifiche per:

  • dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva in caso di ostruzione parziale o totale di quelli originali;
  • occultamento dei dispositivi originali secondo le prescrizioni del costruttore;
  • targa ripetitrice ai sensi dell’articolo 100 del Codice della strada;
  • segnalazione del carico sporgente quando non sia necessario ripetere targa e luci.

Anche in questo caso, se vi è ostruzione delle luci o della targa, l’installazione comporta visita e prova UMC ex articolo 78 del Codice della strada con aggiornamento dei documenti di circolazione.

Portabiciclette anteriori

L’articolo 3 ammette l’installazione di una struttura amovibile portabiciclette anteriore a sbalzo sugli autobus interessati, sempre mediante i punti di attacco indicati dal costruttore.

I limiti principali sono:

  • sporgenza massima di 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo, comprese le biciclette;
  • larghezza massima di 2,00 m, comprese le biciclette;
  • assenza di interferenze con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d’emergenza e con la visibilità del conducente;
  • rispetto della massa massima del veicolo, delle masse ammissibili sugli assi e del limite minimo del 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per il carico sugli assi sterzanti anteriori;
  • rispetto dei limiti di carico sugli attacchi come indicati dal costruttore.

Per queste strutture è sempre richiesta la visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, ai sensi dell’articolo 78 del Codice della strada, con aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico.

Verifiche tecniche per i portabiciclette anteriori

Il decreto dettaglia le verifiche da eseguire su ciascun veicolo:

  • verifica delle masse, considerando la massa del dispositivo comprensiva degli attacchi aumentata di 15 kg per ogni bicicletta installabile;
  • verifica della visibilità anteriore del conducente, che non deve risultare peggiorata rispetto alla configurazione senza struttura; il campo di visibilità richiesto è quello del punto 15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06, con applicazione del criterio di cui al punto 15.2.4.6.2 calcolando 300 mm anteriori dal punto più avanzato della struttura. Se tale criterio non è rispettato, il veicolo deve essere dotato di specchio frontale di classe VI e va verificato il campo visivo secondo il punto 15.2.4.6.1, con specifiche modalità di riferimento al punto più esterno della struttura;
  • rispetto degli angoli di visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa; non è consentito spostare o replicare tali dispositivi in caso di ostacolo parziale;
  • rispetto della non interferenza con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d’emergenza, ove presenti, senza possibilità di modificarli;
  • rispetto della fascia di ingombro del veicolo, considerando che lo sbalzo anteriore non può superare 80 cm dalla sagoma propria del mezzo e quello posteriore 120 cm al massimo, se la struttura è applicata anche posteriormente.

Disposizioni comuni

L’articolo 4 stabilisce che la responsabilità della sistemazione delle strutture poste a sbalzo è regolata dall’articolo 164 del Codice della strada.

È inoltre previsto che il costruttore della struttura portabiciclette rilasci:

  • idonea certificazione di idoneità all’impiego;
  • un manuale con le prescrizioni di installazione e di uso.

Disposizioni finali

L’articolo 5 abroga espressamente il decreto 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1997, che disciplinava le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli posteriore a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea.

Il nuovo decreto è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sostituisce la precedente disciplina tecnica in materia.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

Il provvedimento attua l’articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, che ha modificato gli articoli 61 e 164 del Codice della strada introducendo, oltre a portasci e portabagagli, anche i portabiciclette applicati sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e M3. Le premesse richiamano inoltre la disciplina europea sulle masse e dimensioni dei veicoli e il precedente decreto 13 marzo 1997, ora superato.

Portabiciclette posteriori con gancio di traino

È consentita l’installazione di una struttura amovibile portabiciclette posteriore a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea, urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo, utilizzando il gancio di traino a sfera omologato già installato. Il decreto stabilisce limiti di lunghezza, larghezza, altezza e massa, impone il rispetto delle masse massime ammissibili e prescrive regole specifiche per illuminazione, targa, segnalazione del carico sporgente e, nei casi di ostruzione di luci o targa, la visita e prova presso gli U.M.C. con aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico.

Strutture posteriori su attacchi previsti dal costruttore

Per gli autobus da noleggio e di linea è ammessa anche l’installazione posteriore a sbalzo di strutture portasci, portabagagli o portabiciclette usando gli attacchi previsti dal costruttore. Sono fissati limiti analoghi di sagoma e massa, con attenzione ai carichi massimi indicati dal costruttore, e si applicano regole su dispositivi luminosi, targa ripetitrice e segnalazione del carico sporgente. Nei casi in cui siano necessari interventi su luci o targa è richiesta la visita e prova UMC.

Portabiciclette anteriori

È ammessa l’installazione anteriore a sbalzo di portabiciclette sugli autobus di categoria interessata, sempre mediante i punti di attacco indicati dal costruttore. Il decreto prevede limiti stringenti di sporgenza e larghezza, il divieto di interferenza con illuminazione, targa, sistemi di assistenza alla guida e visibilità del conducente, nonché la necessità di visita e prova UMC con aggiornamento documentale. Sono dettagliate le verifiche da svolgere, incluse quelle sulla visibilità anteriore secondo il regolamento UNECE 46/06.

Disposizioni comuni e abrogazione

La responsabilità della corretta sistemazione delle strutture è ricondotta all’articolo 164 del Codice della strada. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare certificazione di idoneità all’impiego e un manuale con prescrizioni di installazione e uso. Il decreto abroga espressamente il decreto 13 marzo 1997 sulle strutture portasci e portabagagli posteriori.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaletrasporto passeggeriautobus

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