Sentenza del 24/05/2022 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto di conferimento immobiliare in fondo comune di investimento - Natura traslativa - Imposta a misura fissa - Agevolazione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettabilità all'imposta ordinaria di registro degli atti di conferimento immobiliare in un fondo comune di investimento, ritenendo applicabile l'agevolazione/esenzione prevista dall'art. 9 del d.l. n. 351/2001. Il motivo centrale è se il conferimento debba essere qualificato come atto traslativo oneroso soggetto all'imposta di registro a misura fissa o se sussista ancora la precedente esenzione speciale per finalità agevolative.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'atto di conferimento immobiliare in un fondo comune di investimento costituisce un atto traslativo della proprietà a titolo oneroso e, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10, co. 4, del d.lgs. n. 23/2011, la norma speciale di esenzione di cui all'art. 9 del d.l. n. 351/2001 è stata implicitamente abrogata. Di conseguenza l'agevolazione non spetta e l'atto è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa prevista per i trasferimenti immobiliari.
Norme richiamate
d.lgs. 23/2011, art. 10, co. 4
Questa disposizione è stata interpretata come avendo implicato l'abrogazione della norma speciale di esenzione prevista dall'art. 9 del d.l. n. 351/2001, rimuovendo quindi il regime agevolativo per i conferimenti immobiliari in fondi comuni d'investimento.
d.l. 351/2001, art. 9
Norma speciale che originariamente sottraeva alcuni atti traslativi immobiliari all'ordinaria imposta di registro per finalità agevolative; la sentenza rileva che tale esenzione non è più applicabile per effetto dell'intervento normativo successivo (d.lgs. 23/2011).
Massime di principio
- Il conferimento di immobili in un fondo comune di investimento va generalmente qualificato come atto traslativo oneroso e non come atto neutro ai fini dell'imposizione indiretta.
- Le agevolazioni previgenti (esenzioni speciali) possono essere implicitamente abrogate da disposizioni legislative successive: occorre verificare la cronologia e la portata del nuovo intervento normativo.
- In assenza di una norma vigente che escluda espressamente l'applicazione dell'imposta, l'atto è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per i trasferimenti immobiliari (spesso a misura fissa).
- Per valutare eventuali contestazioni fiscali conviene controllare il periodo temporale dell'operazione: se il conferimento è avvenuto prima dell'abrogazione implicita, possono sussistere profili per istanze di rimborso o controversie diverse.
- Se si cerca un regime agevolativo alternativo, è necessario verificare norme speciali successive o disposizioni specifiche per particolari tipologie di fondi o operazioni, non potendosi più fare affidamento sull'art. 9 del d.l. 351/2001 dopo il d.lgs. 23/2011.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 mag 2022Sentenza del 24/05/2022 n. 1746 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →