Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento di un immobile sito in Roma, nella microzona Prati, aumentando la rendita nell'ambito di una revisione per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Il contribuente ha impugnato l'atto e la CTR del Lazio ha accolto l'appello, ritenendo che il provvedimento fosse carente di motivazione, anche perché non spiegava adeguatamente le ragioni della riclassificazione con riferimento alla collocazione concreta dell'immobile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che, trattandosi di riclassamento massivo finalizzato a correggere lo scostamento tra valori commerciali e catastali nella microzona, non fosse necessaria una motivazione analitica sulle caratteristiche intrinseche del singolo immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, anche nei riclassamenti d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'avviso deve contenere non solo il richiamo ai presupposti generali del procedimento e ai provvedimenti amministrativi richiamati, ma anche gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento, tra cui la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato. Ha escluso che sia sufficiente una motivazione standardizzata o il solo riferimento allo scostamento tra valori di mercato e catastali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la sentenza d'appello è rimasta ferma, con conferma dell'accoglimento dell'impugnazione del contribuente e compensazione delle spese nei gradi di merito come da decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004 n. 311
consente la revisione del classamento per microzone in presenza di significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ma richiede che il provvedimento sia sorretto da motivazione rigorosa e concreta
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004 n. 311
richiamato come base delle procedure di revisione e dei relativi atti amministrativi di impulso
art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241
l'amministrazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione
art. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
l'obbligo motivazionale degli atti tributari deve rispettare lo Statuto del contribuente
artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
richiamato per la struttura del classamento catastale delle unità immobiliari ordinarie
art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
indica i criteri di attribuzione di categoria e classe, fondati su fattori posizionali ed edilizi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio
L. 30 dicembre 2004 n. 311
cornice normativa della revisione catastale per microzone
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione non può ridursi al mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona, ma deve rendere riconoscibili le concrete ragioni del singolo incremento di classe o rendita.
- L'obbligo di motivazione degli atti di riclassamento ha funzione di garanzia difensiva: deve consentire al contribuente di comprendere ex ante la pretesa, valutare se impugnarla e predisporre una difesa consapevole.
- La revisione per microzone è legittima in astratto, ma la sua applicazione concreta esige un apprezzamento analitico del caso specifico e non può essere sorretta da formule standardizzate o assertive.
- Ai fini del classamento, oltre al fattore posizionale della microzona, rilevano anche le caratteristiche edilizie della singola unità immobiliare e del fabbricato; tali elementi devono emergere dall'atto quando siano posti a base della revisione.
- La motivazione dell'atto tributario non può essere integrata successivamente in giudizio dall'amministrazione, né può ritenersi sufficiente solo perché il contribuente sia stato in grado di difendersi nel processo.
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